Corte di Cassazione (21992/2021) – La partecipazione attiva da parte del debitore all'udienza prefallimentare sana l'astratta nullità derivante dal mancato rispetto delle forme richieste perché la stessa possa, ex art. 15,comma 5, L.F., venir anticipata.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 27/08/2021 - 16:55Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2021, n. 21992 – Pres. Maria Acierno, Rel, Rosario Caiazzo.
Procedimento prefallimentare – Fissazione dell'udienza di discussione – Termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di convocazione – Previsione necessaria – Possibile anticipazione – Mancato rispetto delle forme rituali - Nullità in astratto di detto decreto – Partecipazione attiva del debitore all'udienza - Raggiungimento dello scopo – Condizione che comporta sanatoria dell'invalidità.