Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 367 - Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche.

Tribunale di Rimini – Apertura di una delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento: possibilità che l'OCC abbia accesso alle banche dati già dalla fase precedente alla proposizione della relativa domanda.

Tribunale di Rimini, 05 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Miconi.

Sovraindebitamento - Procedure di soluzione della crisi - Fase anteriore alla presentazione della relativa domanda di apertura – OCC - Accesso alle banche dati sin da quel momento - Autorizzazione giudiziale - Ammissibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
05/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]