Tribunale di Rimini – Apertura di una delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento: possibilità che l'OCC abbia accesso alle banche dati già dalla fase precedente alla proposizione della relativa domanda.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/07/2024

Tribunale di Rimini, 05 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Miconi.

Sovraindebitamento - Procedure di soluzione della crisi - Fase anteriore alla presentazione della relativa domanda di apertura – OCC - Accesso alle banche dati sin da quel momento - Autorizzazione giudiziale - Ammissibilità – Fondamento.

Ancora prima del deposito da parte del soggetto sovraindebitato di una domanda di apertura di una procedura di soluzione della crisi, può trovare accoglimento l'istanza del professionista nominato quale OCC di accesso, nell'interesse di quello, alle banche dati, ciò in quanto, stante l'assenza di una nuova disciplina “organica” di fonte primaria che abbia sostituito tutte le disposizioni della L. 3/2012 e stante il richiamo espresso da parte dell’art 2, lett t), C.C.I. alla disciplina regolamentare previgente, possono trovare applicazione, in quanto compatibili con la nuova disciplina, che in diverse occasioni consente l'acquisizione, mediante l'accesso a banche dati, di informazioni da parte degli organi delle procedure (cfr. artt. 41, 42, 49, 130 e 367 C.C.I.) anche nella fase precedente alla pendenza di una procedura (art. 14, comma 2, C.C.I. relativo alla composizione negoziata), le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'art. 15 di detta legge che espressamente prevedono e regolamentano tale possibilità con riferimento all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche. Tutto ciò tenuto conto dell'essenzialità dell'acquisizione di informazioni da parte degli OCC fin dal primo contatto col debitore allo scopo di ricostruirne correttamente la situazione debitoria, di individuare la stessa praticabilità di una o di altra modalità di soluzione del sovraindebitamento, e di predisporre le relazioni a necessario corredo della domanda (vedi, ad esempio, art. 283, quarto comma, C.C.C. in tema di esdebitazione dell'incapiente). (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31644/CrisiImpresa?Ancora-in-tema-di-accesso-alle-banche-dati-nel-sovraindebitamento

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza