Tribunale di Verona - Domanda prenotativa ex art. 44 CC.I.: ammissibilità della proroga del termine per la presentazione della domanda “piena” anche in pendenza di quella per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 16 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Luigi Pagliuca.
Strumenti di regolazione della crisi ed insolvenza - Domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I. - Termine per la presentazione della domanda “piena” - Istanza di proroga – Presentazione in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale – Ammissibilità – Fondamento.
Considerato che l'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 136/2024 ha previsto che gran parte delle modifiche da esso introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, si deve ritenere che l'art 44 C.C.I. (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione) consenta, con riferimento ad una domanda prenotativa volta all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, alla luce appunto delle modifiche introdotte dal Correttivo ter 2024, la proroga del termine per la presentazione della domanda “piena”, anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
NOTA REDAZIONALE:
Ciò, si può ritenere sia possibile in particolare anche in quanto dal disposto del punto 1, secondo periodo, lettera) di detto articolo è stato eliminato il riferimento all'ostacolo rappresentato appunto dal sopravvenuto avvio di quella procedura liquidatoria.
[questo il testo della prima parte dell'art. 44 C.C.I. come modificato dal Correttivo ter 2024 in particolare per quanto concerne il punto 1, seconda parte, lettera a): “Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la ocumentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2”].
Con riferimento alla prova rappresentata da quel progetto come richiesta per poter ottenere un'ulteriore proroga, il Tribunale ha precisato che, in difetto di indicazioni più specifiche, il parametro per la determinazione del contenuto che deve avere può essere individuato nel “progetto di piano di risanamento” previsto dell’art. 17, comma 3, lett. b) C.C.I., con gli adattamenti resi necessari dal diverso contesto procedimentale e dalla presenza degli obblighi informativi previsti dall’art. 44, comma 2, lett. c), C.C.II.