Tribunale di Padova – Composizione negoziata della crisi: lo scadere del termine massimo di 120 giorni di durata delle misure protettive non impedisce la concessione di misure cautelari di analogo contenuto.
Tribunale di Padova, Sez. I civ., 09 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giud. Giovanni G. Amenduni.
Composizione negoziata della crisi d’impresa – Scadenza del termine di durata massima delle misure protettive - Misure cautelari del medesimo contenuto – Possibile riconoscimento fino al termine della procedura – Finalità - Funzione protettiva delle trattative come positivamente già avviate - Necessario contemperamento col sacrificio imposto ai creditori.
La consumazione in sede di composizione negoziata del termine di 120 giorni delle misure protettive come riconosciuto dal tribunale al ricorrente ai sensi dell'art. 19, quarto comma, C.C.I. non osta, essendo quella durata massima riferita solo a quelle misure, all’adozione, fino alla conclusione di quella procedura, di misure cautelari del medesimo contenuto, vale a dire volte a inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati, dovendo il giudice anche in tal caso provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi a una forma di abuso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)