Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo con transazione fiscale (prima del “correttivo ter”): considerazioni in tema di applicabilità del cram down fiscale non solo al concordato liquidatorio ma anche al concordato in continuità.
Tribunale di Vicenza, Sez. I, 31 ottobre 2024 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Paola Cazzola, Giud. Silvia Saltarelli.
Concordato preventivo in continuità aziendale – Transazione relativa ai crediti tributari e contributivi - Mancata adesione - Omologazione – Applicabilità del c.d. cram down fiscale – Differenza tra procedure aperte ante o post entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024.
La lettura combinata dell'art. 88, comma 2 bis, C.C.I., prevedente la possibilità di omologare forzatamente il concordato preventivo (c.d. cram down fiscale) anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e l'art. 109 C.C.I., come in esso richiamato, in tema di percentuale di adesione in tal caso richiesta, non consente di ritenere quell'istituto applicabile, in assenza di una norma specifica che preveda tale possibilità, non solo al concordato liquidatorio ma anche a quello in continuità, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2, C.C.I. ha disciplinato specificatamente l’approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale e tenuto conto di quanto precisato dall’art. 88, comma 2 bis che si è limitato a rinviare alle “percentuali di cui all’art. 109, comma 1, che fa riferimento ai “creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” e non ha anche rinviato alle maggioranze di cui all’art. 112, comma 2, lettera d), C.C.I. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata) [si segnala che detta decisione è stata assunta, ratione temporis, con riferimento al disposto dell'art. 88 C.C.I. anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs 136/2024 (Correttivo ter) dal momento che la modifica come intervenuta ha risolto ora esplicitamente quella problematica, sostituendo il comma 2 bis con i commi 3 e 4 che ora prevedono espressamente rispettivamente quali siano i presupposti per l'applicazione del cram down fiscale nel caso del concordato liquidatorio e nel caso del concordato con continuità aziendale, ipotesi questa seconda che contiene un richiamo al disposto dell'art.112, comma secondo, C.C.I. anch'esso oggetto di modifica in particolare con riferimento alla previsione di cui alla lettera d)].
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