Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo: in applicazione dell’art. 88, II° bis CCII ante correttivo non risulta ammissibile il cd. cram down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo in continuità aziendale. Le novità del correttivo.
Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Giuseppe Limitone, Consigliere relatore dott.ssa Paola Cazzola
Concordato preventivo in continuità aziendale – Cram down – Art. 88, II° ante correttivo - Inammissibilità.
La lettura combinata degli artt. 88, II° bis ante correttivo, 109, I° e V° nonché 112, II° CCII non consente di ritenere il cd. cram down fiscale e previdenziale previsto dall’art. 88, II° CCII per il concordato preventivo liquidatorio ammissibile anche per il concordato preventivo in continuità aziendale in difetto di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli artt. 109, V° e 112, II° CCII ha disciplinato specificatamente l’approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [si segnala la recente modifica normativa che è intervenuta sull'art. 88 C.C.I. con il D. Lgs 136/2024 (Correttivo ter) che ha risolto la problematica, sostituendo il comma 2 bis con i commi 3 e 4 che ora prevedono espressamente rispettivamente quali siano i presupposti per l'applicazione del cram down fiscale nel caso del concordato liquidatorio e nel caso del concordato con continuità aziendale, ipotesi questa seconda che contiene un richiamo al disposto dell'art.112, comma secondo, C.C.I. anch'esso oggetto di modifica in particolare con riferimento alla previsione di cui alla lettera d). Art. 88, III° e IV° CCII: “3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. 4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e”.
Art. 11, II° CCII: “2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”].