Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di terzo assuntore: controlli da eseguirsi da parte del tribunale sin dalla fase di avvio della procedura.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 16 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.
Concordato preventivo liquidatorio - Previsione dell'intervento da parte di terzo assuntore - Messa a disposizione di finanza esterna – Fase di accesso alla procedura – Estensione dei controlli da eseguirsi da subito da parte del tribunale.
In tema di controllo da eseguirsi da parte del Tribunale già nella fase di apertura di un concordato preventivo, sebbene la lettera dell’art. 47, comma 1, C.C.I. preveda un controllo apparentemente diversificato in ragione della natura di concordato, atteso che nel concordato liquidatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre, nel concordato con continuità aziendale, il controllo giudiziale è parametrato alla ritualità della proposta e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali, va condiviso quanto evidenziato dalla giurisprudenza di merito che l'accertamento sulla proposta deve avere una declinazione estensiva nel senso della necessità, sin da subito, di una verifica circa l'essere stata la scelta di accedere a quello strumento di regolazione della crisi decisa, in via esclusiva, ex art 120 bis, primo comma, C.C.I. dall'organo gestorio che determina anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano, come da decisione risultante da verbale notarile, depositata e iscritta nel registro delle imprese; circa l'essere la proposta e il piano rispettosi dei requisiti di cui agli artt. 27, commi 2 e 3, 39, commi 1 e 2, 40, 84, 87, in particolare ex comma 3 a riguardo del contenuto necessario dell'attestazione del professionista, e, con rifermento ai crediti tributari e contributivi, 88, comma 2 e 3, C.C.I., ciò per verificare che siano corredati della documentazione e delle attestazioni previste. [nello specifico, trattandosi di proposta di concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di terzo assuntore, il controllo del Tribunale, ex art 84, comma 4, C.C.I., è risultato volto innanzitutto a verificare che l'apporto di risorse esterne fosse tale da incrementare almeno del dieci per cento il valore dell’attivo e che il piano fosse idoneo a consentire il soddisfacimento almeno nella misura del venti per cento dei creditori chirografari]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32240/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-sindacato-del-tribunale-in-sede-di-apertura-e-confronto-con-la-liquidazi one-giudiziale
[con riferimento ai controlli che era previsto dovessero eseguirsi da parte del tribunale sulla proposta di concordato preventivo nella vigenza della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione,Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701].