Tribunale di Torino – Concordato in continuità: presupposti perché possa essere forzatamente omologato anche in assenza non solo del voto favorevole di tutte le classi, ma anche in mancanza di quello della maggioranza.

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Data di riferimento: 
11/11/2024

Tribunale di Torino, Sez. VI – Procedure concorsuali, 11 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Astuni, Rel. Maurizia Giusta, Giud. Carlotta Pittaluga.

Concordato preventivo in continuità – Omologazione - Voto favorevole di tutte le classi – Presupposto necessario - Mancanza ovviabile mediante ricorso alla c.d. ristrutturazione trasversale – Presupposti richiesti in assenza anche dell'approvazione da parte della maggioranza – Interpretazione della lettera d), seconda parte, dell'art. 112, secondo comma, C.C.I.

A fronte di una richiesta di omologazione ai sensi dell'art. 112, secondo comma, C.C.I. di una proposta di concordato in continuità che non sia stata approvata, come richiesto dall'art.109, quinto comma, C.C.I., dalla totalità delle classi previste, il problema che si pone per decidere che l'omologazione, in applicazione della c.d. ristrutturazione trasversale (“cross class cram down” ex art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva Insolvency) contemplata da quella disposizione, risulti comunque possibile consiste, una volta verificato che ricorrono i presupposti richiesti dalle lettere a), b) e c), ove non ricorra invece quello previsto dalla lettera d) prima parte (approvazione da parte della maggioranza delle classi di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione), nel verificare se possa trovare applicazione la regola residuale dettata dal secondo periodo di detta lettera, secondo la quale, come da previsione analoga già prima sussistente e come da testo da ultimo modificato dal D.Lgs 136/2024, c.d. Correttivo ter 2024, “in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Mentre il requisito di cui al numero1) di cui sopra appare immediatamente comprensibile, occorre interpretare il contenuto di cui al requisito numero 2). Stante che la disciplina normativa è ispirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l’impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impiegati, si deve ritenere che tale situazione si realizzi quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, ossia quanto ricavato dalla prosecuzione dell'attività, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga, come ad una determinata condizione consentito (pagamento ma in misura minore dei creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore), distribuito secondo le regola del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche per quanto concerne la parte eccedente il valore di liquidazione che deve necessariamente sottostare a quella regola. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32248/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Torino-sulla-omologa-forzosa-del-concordato-ex-art.-112-CCI

[cfr.in senso analogo in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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