Tribunale di Avellino – Concordato preventivo: considerazioni in tema di diritto alla partecipazione al voto e di verifiche da compiersi da parte del tribunale in particolare nella fase dell'omologazione.

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Data di riferimento: 
12/11/2024

Tribunale di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 12 novembre 2024 – Pres. Rel. Gaetano Guglielmo, Giud. Michela Palladino e Pasquale Russolillo.

Concordato preventivo – Creditori ammessi al voto – Differenza in termine di preclusione tra creditori privilegiati e soci postergati - Fondamento.

Concordato preventivo – Giudizio di omologa – Verifiche da eseguirsi da parte del tribunale in quella fase.

A differenza di quanto espressamente stabilito per i crediti privilegiati dall'art. 177, secondo comma, L.F. che, laddove sia previsto che risultino integralmente soddisfatti, sono, in sede di concordato preventivo, di regola, salvo rinuncia alla prelazione, esclusi dal voto in quanto indifferenti all'esito della procedura, non può affermarsi che i crediti postergati dei soci debbano per quella stessa ragione sempre esclusi dal voto, ciò in quanto si deve al contrario ritenere che il postergato, che è pur sempre un creditore del proponente, abbia comunque un interesse giuridicamente rilevante ad esprimere, con riferimento alle possibili soluzioni della crisi, il proprio gradimento o meno sulla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare in considerazione degli ulteriori apporti alla massa attiva che potrebbe derivare dall'una (si pensi in particolare all'eventuale intervento della c.d. finanza esterna), ovvero dall'altra (il riferimento è alle azioni di responsabilità o a quelle revocatorie esperibili nei confronti di altri postergati già soddisfatti). Va considerato che in tema di votazione nel concordato la partecipazione al voto è la regola mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista dalla legge e le ipotesi di esclusione sono tipizzate, né può ritenersi che il socio in quanto tale sia in una posizione di conflitto di interessi vieppiù quando il credito dallo stesso maturato non sia relativo ad anticipazioni o finanziamenti ricadenti nella disciplina della postergazione ex art. 2647 c.c.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'art. 180 L.F. stabilisce che il Tribunale in sede di omologa di una proposta di concordato preventivo è chiamato a definire le eventuali opposizioni proposte dagli interessati, nonché a verificare in ogni caso la regolarità dello svolgimento della procedura e l'esito della votazione. Spetta inoltre all'autorità giudiziaria in tale fase, indebitamente dalle opposizioni eventualmente proposte, verificare le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo (in modo più minuzioso se “in continuità”), ed, in particolare, la completezza informativa (stante che resta pur sempre riservata ai creditori la valutazione della convenienza di una proposta laddove plausibile in quanto idonea alla realizzabilità della c.d. “causa concreta”, vale a dire al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti col procedimento), la fattibilità giuridica e la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al concordato anche se già vagliate con il decreto di apertura della procedura, nonché l'assenza di atti in frode ai creditori o di atti straordinari non autorizzati contrastanti con gli obiettivi del piano o comunque lesivi della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-12-novembre-2024-pres-est-guglielmo_4

[con riferimento alla prima massima e alla possibilità che sia riconosciuto il diritto di voto ai soci postergati, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16348 https://www.unijuris.it/node/4318; con riferimento alla seconda massima e alle verifiche che il tribunale è chiamato a compiere, anche con riferimento alla sua fattibilità “in concreto” a seconda del tipo di concordato prescelto e dalle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2023, n. 35423 https://www.unijuris.it/node/7566; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: