Corte d'Appello di Bari – Concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di applicabilità del “cram down” fiscale e previdenziale e di omologabilità trasversale in assenza del voto favorevole di tutte le classi.
Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 04 dicembre 2024 – Pres. Maria Mitola, Rel. Oronzo Putignano, Giud. Michele Prencipe.
Concordato preventivo in continuità aziendale - Omologazione – Applicabilità o meno del “cram down” fiscale e previdenziale – Sussistenza al riguardo di contrasti dottrinali e giurisprudenziali - Ammissibilità sopravvenuta alla luce delle modifiche dell'art. 88 C.C.I. introdotte dal Correttivo ter 2024 – Possibile valorizzazione anche con riferimento alle procedure assoggettabili alla precedente versione di detto articolo.
Concordato preventivo in continuità aziendale - Omologazione – Voto favorevole di tutte le classi – Presupposto necessario – Possibilità di addivenirvi in mancanza tramite applicazione della “ristrutturazione trasversale” - Condizioni richieste.
L’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 13.9.2024 n. 136, c.d. Correttivo ter), entrato in vigore il 27.9.2024, sostituendo l’art. 88 CCI, sembra avere con quella modifica posto fine agli animati contrasti dottrinali e giurisprudenziali sorti sulla questione concernente la combinabilità o meno, con riferimento alle proposte di concordato preventivo in continuità aziendale, delle norme del cd. “cram down” fiscale e contributivo previsto dall’art. 88 comma 2 bis, C.C.I. con quelle del cd. “cross class cram down” disciplinato dall’art. 112, comma. 2, C.C.I., ciò in quanto, con le modifiche apportate si è precisato come, una volta riscontrato il carattere non deteriore della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativo scenario liquidatorio, presupposto sempre imprescindibile, il tribunale possa, come da previsione del nuovo comma 4 dell'art. 88 C.C.I., provvedere all’omologazione del concordato se, come da manifestazione necessariamente espressa, l’approvazione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, come previsto dall’art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I. oppure se la maggioranza sia conseguita escludendo dal calcolo le classi dei medesimi creditori pubblici. Tale modifica normativa, quantunque applicabile alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente all’entrata in vigore del cd. “Terzo Decreto Correttivo”, costituisce, comunque, un non trascurabile indice normativo suscettibile di ineludibile valorizzazione nell’interpretazione del previgente testo dell’art. 88 C.C.I., nel senso dell’ammissibilità del “cram down” anche per il concordato in continuità aziendale. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)
La proposta di concordato preventivo in continuità richiede per essere omologata, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera f), C.C.I., di essere, come richiesto dall'art. 109, comma 5, C.C.I., approvata da tutte le classi. Tuttavia, anche la proposta che sia priva del consenso totalitario può essere, ai sensi del comma 2 del primo di detti articoli come sopra richiamato, omologata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il piano concordatario preveda che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in osservanza del criterio stabilito dall’art. 84, comma 6, C.C.I., secondo la regola della cd. “priorità assoluta”; b) il valore eccedente quello di liquidazione (plusvalore o “surplus” da continuità aziendale) sia distribuito, secondo la regola della cd. “priorità relativa”, cioè in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando il criterio di soddisfacimento sancito dall’art. 84, comma 7, C.C.I. per i crediti assistiti dal (super)privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1 cod. civ. (crediti di lavoro); c) nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito, ciò al precipuo fine di evitare che il voto favorevole dei creditori sia “carpito” attraverso promesse di benefici aggiuntivi, in violazione delle regole del concorso; d) infine, la proposta, che pure non abbia ricevuto il consenso unanime, può nondimeno essere approvata maggioritariamente purché una delle classi sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, cioè da creditori prelazionari non soddisfatti entro centottanta giorni dall’omologazione ed integralmente in denaro, perché, diversamente, essi non sarebbero ammessi al voto per effetto della previsione di cui all’art. 109, comma 5, secondo periodo, C.C.I.; oppure, in via alternativa, in mancanza di approvazione della maggioranza delle classi, la proposta “non consensuale” può essere ugualmente approvata con il “sostegno minimo” proveniente da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul plusvalore da continuità aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)