Tribunale di Cassino – Concordato in continuità: inammissibilità che, se non approvato della totalità delle classi, possa venir omologato applicando contestualmente il cram down fiscale e previdenziale e il cross class cram down.
Tribunale di Cassino, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data del deposito) – Pres. Michela Grillo, Rel. Lorenzo Sandulli, Giud. Sara Lanzetta.
Concordato preventivo in continuità – Mancata approvazione da parte di tutte le classi – Omologazione – Possibilità di addivenirvi ex art. 102, secondo comma, C.C.I. - Condizioni necessarie - Sussistenza in particolare dei presupposti di cui alla lettera d) - Utilizzabilità del cram down fiscale e previdenziale per riconoscerne la ricorrenza - Esclusione – Ragione sottostante.
Con riferimento alla richiesta del proponente di omologazione forzosa di un concordato preventivo in continuità aziendale, non approvato dalla totalità delle classi, come proposto sia ai sensi dell'art. 88, comma 4, C.C.I. (c.d. cram down fiscale e previdenziale) che ai sensi dell'art. 112, comma 2, C.C.I.(ristrutturazione trasversale dei debiti – cd. cross class cram down)e con riferimento in particolare alla ricorrenza del presupposto di cui alla lettera d) di detto secondo articolo, si deve ritenere che la condizione prevista dalla prima parte, “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione” non può ritenersi integrata dal voto presunto per fictio iuris della classe del creditore fiscale o previdenziale, in quanto il voto favorevole della classe condizionante deve essere effettivo perché solo questo costituisce un indice di accettabilità della proposta; lo stesso dicasi con riferimento al presupposto previsto dalla seconda parte per il caso di mancato raggiungimento quantomeno del voto della maggioranza delle classi che richiede che la proposta risulti approvata da una classe che ritiene conveniente la proposta pur subendo un trattamento deteriore rispetto a quello che i creditori otterrebbero applicando integralmente il criterio della absolute priority rule. [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per omologare il concordato preventivo, né alla luce della disciplina del suddetto art. 102, comma secondo, lettera d) C.C.I. in quel momento vigente, né, e ne ha chiarito le ragioni, alla luce della disciplina di cui all’epoca non ancora emanato “correttivo ter” del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (che così ora dispone: d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori), stante che su sei classi, di cui due composte rispettivamente da creditori pubblici erariali e previdenziali, avevano votato favorevolmente solo due classi di creditori chirografari, onde i presupposti previsti da detta lettera sarebbero risultati in ogni caso irrealizzabili].
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cassino-26-settembre-2024-pres-grillo-est-sandulli