Tribunale di Firenze - Concordato preventivo in continuità indiretta con transazione fiscale: presupposti perché possa essere omologato anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi.
Tribunale di Firenze, 28 ottobre 2024 (data del deposito del provvedimento) – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Rel. Rosa Selvarolo e Cristian Soscia.
Concordato preventivo in continuità son transazione fiscali – Proposta non approvata da tutte le classi – Presupposti perché risulti ciò nonostante omologabile – Presupposti per riscontrare che sia stata approvata quantomeno dalla maggioranza delle classi.
Con riferimento ad una proposta di concordato in continuità aziendale prevedente una transazione fiscale, una volta riscontrato, come negli altri casi di concordato preventivo, che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e che i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il soddisfacimento non integrale risultino soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali), si deve ritenere che, anche laddove non abbiano votato favorevolmente tutte le classi come richiesto dall'art. 109, comma 5, C.C.I., lo stesso possa essere ugualmente omologato, come da istanza del debitore, laddove ricorrano, come nello specifico in particolare, le condizioni previste in particolare dall'art. 112, comma 2) C.C.I., vale a dire: a) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione risulti distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando che i creditori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. devono essere soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione; c) nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito; d) la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione oppure, in mancanza (come da testo da ultimo modificato dal D. Lgs 136/2024 cd. correttivo) risulti approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. In tal caso la maggioranza delle classi si raggiunge applicando il disposto dell’art. 88, comma 4, C.C.I. come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, applicabile anche alle procedure pendenti ai sensi dell’art. 56, secondo cui nel concordato in continuità aziendale “il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1” [in calce a detto comma è aggiunto che “ in ogni caso ai fini della condizione prevista dall'art. 112, comma 2) lettera d), numeri 1) e 2) l'adesione dei creditori pubblici deve essere epressa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)