Tribunale di Spoleto - Domanda di concordato in continuità indiretta proposta da una società in liquidazione e basata sull'affitto dell'azienda del debitore: presupposti di fattibilità giuridica e criterio di distribuzione dell'attivo.
Tribunale di Spoleto, Ufficio fallimentare, 04 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sara Trabalza, Giud. Marta D'Auria e Alberto Cappellini.
Concordato preventivo in continuità indiretta – Proposta e piano basati su un contratto d'affitto dell'azienda – Stipula avvenuta anteriormente alla presentazione del ricorso – Esistenza di un nesso funzionale con quella procedura – Fattibilità della stessa – Condizione necessaria.
Domanda di concordato preventivo in continuità - Possibile proposizione da parte di una società in liquidazione – Presupposti richiesti.
Domanda di concordato preventivo in continuità diretta - Proposizione da parte di una società in liquidazione - Fattibilità giuridica di quella procedura – Momento in cui la revoca di quello stato deve aver luogo - Concordato in continuità indiretta – Nessuna condizione necessaria per terzo e ricorrente.
Concordato preventivo in continuità indiretta – Proposta e piano basati su un contratto d'affitto dell'azienda – Canoni d'affitto costituenti attivo anche nell'ipotesi della liquidazione giudiziale se in continuazione – Necessaria distribuzione secondo il criterio della priorità assoluta - Canoni d'affitto eccedenti il valore di liquidazione – Possibile distribuzione secondo la regola della priorità relativa.
Un contratto d'affitto stipulato anteriormente e non contestualmente o successivamente alla presentazione di una proposta e di un piano di concordato in continuità indiretta che su di esso si basino, deve, perché ricorra un necessario nesso con quella procedura, essere stato stipulato in funzione di quella iniziativa concordataria, comportando in particolare l'obbligo per l'affittuaria di garantire la conservazione dell'efficienza degli impianti e dei macchinari con costi a proprio carico in conformità al disposto dell'art. 2561 c.c.. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
Lo stato di liquidazione della società proponente il concordato in continuità, in considerazione della modifica intervenuta ad opera del Codice della Crisi d'Impresa in particolare dell'art. 2489 c.c., alla luce del quale va letto anche quanto previsto dall'art. 2487 c.c. per quanto concerne i criteri secondo i quali deve svolgersi la liquidazione, si deve ritenere non risulti ostativo alla praticabilità di una soluzione negoziale che preveda, come appunto quella concordataria, la continuità d'impresa, ciò a condizione che rappresenti il maggior soddisfacimento dei creditori, il piano preveda un limite temporale, la gestione provvisoria dell'azienda sia in attivo sin dal principio e sia, come attestato, contenuta all'interno della durata del piano stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso la proposta di concordato in continuità sia presentata da una una società in liquidazione, in considerazione di quanto disposto dall'art. 89 C.C.I., perché quella procedura sia giuridicamente fattibile non è necessario che la revoca di quello stato abbia luogo anteriormente all'omologa, stante che può verificarsi non solo in un momento immediatamente successivo, ma fin anche in corrispondenza del termine della procedura. Ciò vale naturalmente nel caso della continuità diretta, non nel caso di quella indiretta in cui la continuazione dell'impresa sia affidata ad un soggetto terzo, che non vive alcun problema di ricostruzione del capitale minimo dopo l'omologa semplicemente perché deve essere già da subito in situazione di necessario equilibro finanziario; lo stesso vale in tal caso per la società ricorrente che non ha necessità di ricostruire un capitale minimo per proseguire un'attività meramente liquidatoria dei debiti concorsuali, da soddisfare principalmente attraverso i flussi economici prodotti da quel soggetto terzo che, in autonomia patrimoniale e gestionale, prosegue l'attività a lui trasferita (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo in continuità indiretta con riferimento agli eventuali canoni di affitto dell’azienda, il valore eccedente quello di liquidazione comprende unicamente i canoni di affitto che potrebbero essere ulteriormente realizzati dal debitore rispetto ad un ipotetico curatore nell’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. Alla luce delle prescrizioni generali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 84 C.C.I., soltanto la differenza dell’attivo derivante dai canoni di affitto previsti nella proposta del debitore e la stima degli stessi nello scenario liquidatorio, ipotizzando una prosecuzione del contratto d’affitto da parte della curatela, possono pertanto rappresentare un valore eccedente quello di liquidazione e, come tale, distribuibile secondo la regola della priorità relativa; i canoni che, invece, potrebbero ragionevolmente costituire attivo anche nell’ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, con prosecuzione del contratto di affitto sino alla aggiudicazione dell’azienda, devono essere qualificati come valore di liquidazione e, in quanto tali, distribuiti secondo la regola della priorità assoluta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-spoleto-4-luglio-2024-pres-est-trabalza
[con riferimento ad una proposta e ad un piano di concordato in continuità aziendale indiretta, ma, come nello specifico, in parte anche diretta, in tema di controllo da parte del tribunale della corretta formazione delle classi, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378 https://www.unijuris.it/node/4463 e a riguardo della verifica della congruità dell'attestazione: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026; più in generale, con riferimento al controllo di fattibilità: Tribunale di Ferrara, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7169 e in tema di concordato “misto”: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016].