Tribunale di Milano – I crediti sorti in sede di composizione negoziata non sono, tranne che non sia espressamente previsto dalla legge, prededucibili in caso di eventuale successiva apertura della liquidazione giudiziale o di altra procedura concorsuale.

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Data di riferimento: 
28/03/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 28 marzo 2024 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Vincenza Agnese.

Composizione negoziata della crisi – Crediti sorti nel corso di quel “percorso” – Non prededucibilità in caso di apertura della “procedura” di liquidazione giudiziale – Fondamento.

I crediti maturati quali canoni d'affitto dell'azienda nei confronti della società che abbia precedentemente svolto un “percorso” di composizione negoziata, poi però sfociato nella “procedura” di liquidazione giudiziale non possono essere considerati prededucibili in sede di stato passivo, ciò in quanto nel corso della composizione negoziata non possono maturare crediti prededucibili non avendo la stessa appunto natura di procedura concorsuale per i fini di cui all’art. 6 C.C.I., eccezion fatta per le sole ipotesi espressamente previste dalla legge, quale quella relativa al compenso dell’esperto ex art. 25 ter, comma 12, C.C.I. o quella relativa ai finanziamenti prededucibili come autorizzati ai sensi dell’art. 22 C.C.I. [nello specifico, pertanto, il Tribunale ha respinto l'impugnazione proposta dalla locatrice ex art. 207 C.C.I. avverso il mancato riconoscimento in sede di stato passivo di detto beneficio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31053/CrisiImpresa?Crediti-prededucibili-nella-composizione-negoziata-della-crisi-d%27impresa

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-marzo-2024-pres-macchi-est-rossetti

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza