Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Concordato semplificato ex art. 18 D.L.118/2021: omologabilità anche in assenza della dichiarazione dell'esperto circa la buona fede nelle trattative e di intervenuta modifica della proposta iniziale.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 11 ottobre 2024 (data del deposito) – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Valeria Castaldo, Giud. Maria Sodano.
Concordato semplificato - Procedimento disciplinato dagli artt, 18 e 19 del D.L. 118/2021 – Domanda di omologazione – Presentazione in assenza della dichiarazione dell'esperto in tema di correttezza e buona fede – Intervenuta interruzione delle trattative per causa non imputabile al ricorrente – Accoglimento possibile di detta istanza.
Domanda di omologazione di un concordato semplificato - Intervenuta modifica dell'originaria proposta – Ammissibilità – Fondamento.
Con riferimento ad una domanda di omologa di un concordato semplificato presentata in data 15/6/2022 e quindi ad un procedimento disciplinato dagli artt, 18 e 19 del D.L. 118/2021 può [ed è stata questa la decisione assunta nello specifico dal Tribunale] trovare accoglimento l'istanza del debitore anche in assenza di una dichiarazione dell'esperto, come da rendersi da parte sua nella relazione finale, che le trattative, in sede di composizione negoziata, si siano svolte secondo correttezza e buona fede; ciò laddove le stesse non si siano concluse non avendo trovato accoglimento, perché dichiarata inammissibile, la richiesta ex art. 7 del debitore di conferma dell'applicazione di misure protettive, così facendo naufragare, in costanza di alcune procedure esecutive già avviate nei suoi confronti, le teoriche prospettive di risanamento della di lui impresa, e laddove, pur tuttavia, nel breve periodo della loro durata (meno di sessanta giorni a fronte dei centottanta previsti dall'art. 5) lo stesso debitore si sia attenuto a tali regole nella prospettiva di giungere ad un accordo con i creditori ed evitare la dichiarazione di fallimento, come da procedura avviata nei suoi confronti. [in sostanza, il Tribunale ha ritenuto che il necessario giudizio sulla correttezza e buona fede nelle trattative da parte dell'esperto non era stato espresso poiché la procedura si era interrotta a seguito del diniego di quelle misure protettive e della conseguente impossibilità di procedervi oltre e, quindi, per motivi non ascrivibili al ricorrente in quanto estranei alle prospettive di risanamento o agli accordi con i creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso e pur trattandosi di principio espresso dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 25 sexies C.C.I., si deve ritenere possibile per il debitore addivenire anche ai sensi del previgente art. 18, D.L. 11/2021, attesa l’identità di contenuto normativo, ad una modifica della proposta di concordato semplificato. Peraltro, ove non fosse ritenuta ammissibile la modifica della proposta concordataria, il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato, stante il termine previsto dall’art. 18, primo comma (sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto ex art. 5, comma 8), in tal modo precludendosi una più agile possibilità di soluzione della crisi di impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)