Corte d’Appello di L’Aquila – Concordato semplificato: la legittimazione a proporre reclamo, sia nel caso che il decreto abbia negato l’omologazione sia nel caso che l’abbia concessa, spetta solo alle parti costituite nel procedimento e soccombenti.
Corte d’Appello di L’Aquila, 03 ottobre 2024 – Presidente dott. Francesco S. Filocamo, Consigliere Relatore dott. Marco Bartoli
Concordato semplificato – Legittimazione a proporre reclamo – Parti costituite e soccombenti – Inammissibilità.
In tema di concordato semplificato, l’art. 25 sexies, VI° CCII, prevede che le parti a cui è comunicato il provvedimento possano proporre reclamo alla Corte d’Appello nei successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 247 CCII. Partendo, dunque, da tale assunto, deve ritenersi che le parti legittimate a proporre tale reclamo – sia nel caso che il decreto abbia negato l’omologazione sia nel caso che l’abbia concessa- siano soltanto quelle costituitesi nel procedimento di omologa del concordato e che, in case ai principi basilari, siano risultate soccombenti. Diversamente opinando e ammettendo la proponibilità del reclamo anche ad opera delle parti non costituitesi nel procedimento a cui, pertanto, il decreto del Tribunale non è stato comunicato, non vi sarebbe un dies a quo dal quale far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo ad iniziativa delle predette parti che manterrebbero la loro legittimazione a proporlo a tempo indeterminato con conseguente incertezza in ordine alla definitività del cedreto di omologa. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Il recente intervento normativo di cui D.Lgs. n. 136/2024 (correttivo ter) ha apportato talune modifiche all’art. 25 sexies ma non al comma VI° qui di interesse.]