Corte d’Appello di L’Aquila – Concordato semplificato: la legittimazione a proporre reclamo, sia nel caso che il decreto abbia negato l’omologazione sia nel caso che l’abbia concessa, spetta solo alle parti costituite nel procedimento e soccombenti.

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Data di riferimento: 
03/10/2024

Corte d’Appello di L’Aquila, 03 ottobre 2024 – Presidente dott. Francesco S. Filocamo, Consigliere Relatore dott. Marco Bartoli

Concordato semplificato – Legittimazione a proporre reclamo – Parti costituite e soccombenti – Inammissibilità.

In tema di concordato semplificato, l’art. 25 sexies, VI° CCII, prevede che le parti a cui è comunicato il provvedimento possano proporre reclamo alla Corte d’Appello nei successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 247 CCII. Partendo, dunque, da tale assunto, deve ritenersi che le parti legittimate a proporre tale reclamo – sia nel caso che il decreto abbia negato l’omologazione sia nel caso che l’abbia concessa- siano soltanto quelle costituitesi nel procedimento di omologa del concordato e che, in case ai principi basilari, siano risultate soccombenti. Diversamente opinando e ammettendo la proponibilità del reclamo anche ad opera delle parti non costituitesi nel procedimento a cui, pertanto, il decreto del Tribunale non è stato comunicato, non vi sarebbe un dies a quo dal quale far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo ad iniziativa delle predette parti che manterrebbero la loro legittimazione a proporlo a tempo indeterminato con conseguente incertezza in ordine alla definitività del cedreto di omologa. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Il recente intervento normativo di cui D.Lgs. n. 136/2024 (correttivo ter) ha apportato talune modifiche all’art. 25 sexies ma non al comma VI° qui di interesse.]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32020/CrisiImpresa?Sulla-legittimazione-ad-impugnare-il-decreto-di-omologazione-del-concordato-semplificato

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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