Tribunale di Nola – Domanda di accesso a concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di verifica da parte del tribunale della “ritualità” della proposta e di obbligatorietà della fissazione dell'udienza per l'espressione del voto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/10/2024

Tribunale di Nola, Sez. II civ. - Settore Procedure Concorsuali, 1 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Gennaro Beatrice, Rel. Federica Peluso, Giud. Rosa Paduano.

Concordato preventivo in continuità - Istanza di accesso – Tribunale -Verifica di eseguirsi in particolare con riferimento al requisito delle “ritualità” - Aspetti da controllarsi – Fondamento.

Concordato preventivo in continuità – Previsione dell'integrale soddisfazione anche dei chirografari – Necessità della fissazione ciò nonostante dell'udienza per l'espressione del voto – Ragione sottostante.

Con riferimento ai diversi tipi di controllo da eseguirsi da parte del tribunale ex art. 47 C.C.I. al fine di decidere dell'apertura di un concordato preventivo a seconda che trattasi di concordato liquidatorio o di concordato in continuità aziendale e con riferimento a quello volto, in questo secondo caso, ad accertare “la ritualità” della proposta (stessa verifica prevista nel caso del concordato semplificato dall'art. 25 sexies, comma 3, C.C.I. e nel caso della liquidazione giudiziale dall'art. 241, comma 2, C.C.I.), si deve ritenere preferibile aderire ad una interpretazione della nozione della ritualità della proposta in senso estensivo, con attenzione tanto alla regolarità della documentazione depositata e dell’iter procedurale seguito, quanto alla verifica della legittimità sostanziale della proposta, che non può che involgere un controllo in ordine al rispetto di norme inderogabili, al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, alla corretta formazione delle classi [come, a seguito delle modifica dell'art. 47, comma 1 introdotta ad opera del D. Lgs. 136/2024 (Correttivo), espressamente richiesto] ed alla parità di trattamento tra i creditori della medesima classe; ciò si deve ritenere alla luce del disposto dell'art. 7, comma 2, C.C.I. che, in tema di priorità del vaglio delle domande di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale, la subordina alla “non manifesta inadeguatezza al raggiungimento degli obiettivi prefissatisi”,presupposto che riecheggia la nozione di fattibilità giuridica, e ciò anche alla luce del disposto dell'art. 87 C.C.I. che nello stabilire quale debba essere il contenuto del piano prevede la necessità di un vaglio approfondito in ordine all'ammissibilità di quello sin dalla fase di apertura di quella procedura come poi seguita da ulteriori verifiche da compiersi successivamente nel corso della stessa e in sede di omologazione ai sensi dell'art. 112 C.C.I. anche a seguito degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In presenza di un concordato preventivo in continuità che preveda la soddisfazione integrale non solo dei creditori privilegiati ma anche dei creditori chirografari [che di conseguenza, come nello specifico, non preveda l'espressione del voto da parte dei creditori] si deve ritenere necessario fissare (così ha ritenuto il Tribunale) ugualmente le operazioni di voto in quanto la fase della votazione non può risultare una fase eliminabile ed obliterabile perchè, da un lato, il controllo in ordine alle operazioni di voto è delineato dall'art. 112, comma 1, lettera f), C.C.I. quale condicio sine qua non dell’omologazione, essendo prevista la necessità di un voto favorevole in tutte le classi, dall’altro lato, non può escludersi in virtù della lettura dell’art. 109, comma 3, C.C.I.. che i creditori privilegiati possano rinunciare alla prelazione vantata con la conseguente possibile partecipazione da parte degli stessi alle operazioni di voto con trattamento analogo a quello dei chirografari. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-1-ottobre-2024-pres-beatrice-est-peluso

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32204/CrisiImpresa?Concordato-p...

[con riferimento alla prima massima, cfr in questa rivista: Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 23 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7700 e Tribunale di Bari, 23 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6796 e con riferimento alla verifica della fattibilità giuridica della proposta di concordato preventivo svolta dal tribunale nella vigenza della legge fallimentare: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza