Corte d’Appello di Brescia – Concordato preventivo: reclamabile la sentenza di rigetto della proposta. Differenza tra valore eccedente quello di liquidazione e risorse esterne.
Corte d’Appello di Brescia, 17 novembre 2024 – Presidente dott. Giuseppe Magnoli, Consigliere relatore dott. Michele Stagno
Concordato preventivo – Rigetto omologa – Reclamo – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Valore eccedente quello di liquidazione – Risorse esterne – Diversità – Presupposti di fatto differenti.
In tema di concordato preventivo, il reclamo avverso la sentenza di rigetto della proposta di concordato preventivo deve ritenersi ammissibile in quanto l’art. 51 CCII, nel prevedere la reclamabilità, nel termine di trenta giorni, delle sentenze del Tribunale che abbiano deciso sull’omologa del concordato, si riferisce sia alle sentenze di accoglimento che a quelle di rigetto. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, considerato che le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni previste per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, le prime non si identificano e non consistono nel secondo. Diversamente, il legislatore non avrebbe previsto due regole distributive diverse, riferibili allo stesso presupposto di fatto: invero, valore eccedente quello di liquidazione e risorse esterne sono fatti differenti, attenendo il primo a un surplus concordatario, derivante dall’attuazione del concordato e nella disponibilità degli organi della procedura chiamati a ripartirlo secondo i criteri distributivi previsti dal piano, purché conformi al dettato dell’art. 84, VI° CCII, ed il secondo a finanze esterne di terzi del tutto svincolati da rapporti con i creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la recente novella normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) all’art. 87: “1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano contenente:…c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;…” Si riportano esclusivamente le modifiche di interesse per il caso]
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla prima massima, si segnala la seguente sentenza che, benché richiami la vecchia legge fallimentare, si ritiene comunque affine al caso di specie: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16649, in https://www.unijuris.it/node/6354. Parimenti con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Milano 15 dicembre 2016, in https://www.unijuris.it/node/3261]