Tribunale di Piacenza – L'omologazione di un concordato preventivo con transazione fiscale comporta la cristallizzazione del debito tributario che non può, in corso di procedura, essere pertanto rivisto da parte dell'ente impositore.
Tribunale di Piacenza, Sez. civ. Tribunale fallimentare, 26 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Maddalena Ghisolfi.
Concordato preventivo – Transazione fiscale – Omologazione – Cristallizzazione del debito tributario – Immodificabilità successiva del suo ammontare da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo come omologato che preveda una transazione fiscale, laddove risulti ancora vigente ratione temporis il disposto dell'art. 182 ter L.F., anche nella versionepostlegge n. 232/2016 (in forza della quale erano stati eliminati da quella disposizione il riferimento al consolidamento del debito tributario, contenuta nel comma 2, nonché l’effetto di cessazione della materia del contendere sulle liti tributarie previsto dal comma 5, elementi letterali sui quali si fondava la tesi della c.d. cristallizzazione di quel debito), deve ritenersi, pur non avendo tale questione mai trovato una soluzione lineare e unanime, comunque precluso all'Ente impositore di operare nuovi accertamenti per debiti erariali relativi ad un periodo di imposta oggetto di transazione, quindi anteriori al deposito della proposta concordataria, in quanto tali rientranti nella categoria dei debiti concordatari sottoposti a falcidia concorsuale e all’effetto obbligatorio ex art. 184 L.F.; ciò in considerazione della ratio dell’istituto della transazione fiscale, fondata sulla necessità per il debitore di avere contezza piena ed esaustiva dell’ammontare totale del debito erariale, al fine di conseguire un efficiente ristrutturazione di quello per mezzo dello strumento concordatario, anche nell’interesse del creditore erariale, al quale il debitore può così offrire una realistica prospettiva di soddisfacimento. Del resto, indipendentemente dalle modifiche normative intervenute, la transazione fiscale è sempre stata qualificabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una particolare procedura "transattiva" tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e di quello chirografario e si è, altresì, valorizzata, per come disciplinato, la natura di procedimento speciale di natura tributario-amministrativa di detto istituto volto all’attuazione del rapporto impositivo e, in quanto tale, all'accertamento definitivo e quindi onnicomprensivo del debito fiscale, conformemente al principio di unicità dell’azione accertativa di cui all'art. 9 bis dello Statuto del Contribuente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[al riguardo la Corte ha sottolineato come, anche nella vigenza del Nuovo Codice della Crisi e dellInsolvenza, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D. Lgs.136/2024 del disposto dell'art. 88 C.C.I. avente ad oggetto il trattamento dei debiti tributari e contribuivi, come sostitutivo dell'art. 182 ter L.F., l’effetto di cristallizzazione del debito fiscale sia stato valorizzato in quanto è ivi espressamente previsto che la presentazione di una proposta di transazione fiscale impone in capo agli enti impositori un immediato onere di attivazione di tutti i propri poteri di accertamento, relativi a debiti inclusi nel perimetro del concordato, assegnando quindi all’istituito della transazione fiscale una “naturale” funzione di consolidamento fiscale, in una ottica squisitamente acceleratoria finalizzata alla piena attuazione del rapporto tributario già in sede di procedura concordataria. E' infatti ora previsto dall'ultima parte del riscritto comma 5 di detto articolo, a differenza che nella formulazione previgente, che gli enti impositori “devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione”].