Corte di Cassazione (27782/2024) - Concordato preventivo: l'applicazione del cram down può essere decisa dal tribunale anche in caso di voto negativo espresso dall'amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2024, n. 27782 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Concordato preventiva – Voto negativo espresso dall'amministrazione finanziaria – Omologazione forzata – Possibile applicazione in presenza dei necessari presupposti – Non necessità della mera astensione da parte dell'erario.
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4 l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. cram down), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[in tema di rapporto tra normativa fallimentare e normativa di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ed in tema di preminente “interesse concorsuale” alla conservazione del bene impresa e della relativa azienda rispetto a quello “fiscale”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; in tema di competenza dei creditori ad approvare la proposta concordataria anche quando il giudice ne abbia accertata la maggior convenienza rispetto all’“alternativa liquidatoria”: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17103 https://www.unijuris.it/node/7116].