Tribunale di Cagliari - Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale: condizioni richieste dal CCII e dal D.L. 63/2023 perché si possano omologare anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Tribunale di Cagliari, Sez. Procedure Concorsuali, 08 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Gaetano Savona, Giud. Bruno Malagoli e Luca Angioi
Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Previsione della continuità indiretta – Richiesta di omologazione con applicazione del cram down – Condizioni per potersi addivenire ex CCII e D.L. n. 69/2023 a tale pronuncia.
Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale – Previsione della continuità indiretta – Richiesta di omologazione con applicazione del cram down – Presupposti - Necessità in particolare che gli accordi non rivestano carattere liquidatorio – Possibilità che la continuità aziendale abbia luogo per opera di un soggetto terzo a seguito di affitto o cessione.
Ai sensi degli artt. 57, 60 e 63, d.lgs. 14 del 2019, nonché ai sensi del d.l. 69 del 2023, come convertito con legge 103 del 2023, è possibile omologare accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, a condizione che: - gli accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio; - l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, d.lgs. 14 del 2019; - il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo; - la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla luce del disposto dell'art. 84, comma secondo, C.C.I. dettato in materia di concordato preventivo che però nel sistema delineato dal codice della crisi sembra espressione di un principio di carattere generale, si deve ritenere che la prima condizione di cui sopra non è quella di imporre la continuazione dell'esercizio dell'attività da parte dell'impresa proponente quanto la salvaguardia della struttura produttiva e dei posti di lavoro a prescindere dal soggetto cui l'impresa poi risulti riconducibile. E' dunque possibile che il requisito di ammissibilità dell'omologa in sede di accordi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (c.d. cram down), rappresentato dal non avere gli stessi carattere liquidatorio e dall'avere viceversa quale scopo necessario la continuità aziendale, possa essere garantito non solo direttamente, ma anche indirettamente mediante, in quest'ultimo caso, sia l'affitto che la cessione dell'azienda in esercizio ad un diverso soggetto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[si fa presente che a seguito delle modifiche introdotte dal D Lgs. 136/2024 ( c.d. Correttivo ter) le condizioni sopra richiamate per addivenire all'omologa degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sono ora in particolare contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 63 C.C.I.]