Corte di Cassazione (34842/2024) – Accordo di ristrutturazione dei debiti: controlli da eseguirsi dal giudice in particolare circa l'avvenuto rispetto, con riferimento ai crediti tributari e contributivi, della regola della relative priority rule.

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Data di riferimento: 
29/12/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale – Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Regola della relative priority rule – Necessario rispetto.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Verifiche da eseguirsi dal tribunale in sede di omologa – Estensione e modalità.

La regola della c.d. "relative priority rule", prevista dall'art. 182-ter l.fall. per il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - ove contempla la possibilità che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione a valori di mercato dei beni gravati dalla prelazione - si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l. fall. (Massima Ufficiale)

Nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32691/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione%2C-transazione-fiscale-e-applicazione-della-regola-della-relative-priority-rule

[in tema di estensione del sindacato del tribunale in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704; con riferimento al rapporto di quell'istituto con il concordato preventivo e con i limiti del sindacato di fattibilità per esso previsti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16347 https://www.unijuris.it/node/4337; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909; Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062; Cassazione civile, Sez. I, 24 Agosto 2018, n. 21175 https://www.unijuris.it/node/4353 e Cassazione civile, Sez. VI, 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: