Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione: non è d'ostacolo al riconoscimento al debitore di misure protettive per la durata di centoventi giorni l'averne già beneficiato in una precedente procedura archiviata per rinuncia.

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Data di riferimento: 
12/02/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 12 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.

Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Istanza di apertura - Debitore che abbia già beneficiato di misure protettive - Precedente procedura ex art. 44 C.C.I. archiviata per rinuncia – Nuova istanza di riconoscimento di quelle misure – Accoglibilità - Durata compatibile col tempo di novanta giorni contemplata dall'art. 63 C.C.I., con quello ex 57 C.C.I. e con il limite massimo previsto dall'art. 8 C.C.I.

Anche in caso di pregressa archiviazione, per successiva rinuncia da parte del ricorrente determinata dall’impossibilità di presentare all’autorità erariale proposta di componimento del relativo credito, di una precedente analoga procedura con riserva introdotta ex art. 44, comma 1, C.CI., nell’ambito della quale erano state riconosciute al debitore misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, C.C.I. per la durata di centoventi giorni, possono essere ulteriormente concesse, nel limite della durata massima complessiva di dodici mesi contemplato dall'art 8 C.C.I., quelle stesse misure nel corso delle trattative che precedono la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nell’ipotesi in cui sia stata formulata in quella sede una proposta di transazione su crediti tributari e sia ancora pendente il termine di novanta giorni, di cui all’art. 63, quinto comma, C.C.I., decorso il quale il debitore potrà domandare l’omologazione dell’accordo nonostante il voto contrario o la mancata adesione del creditore pubblico.[nello specifico il Tribunale ha concesso le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, C.C.I. per la durata di quattro mesi decorrenti dall'iscrizione del secondo procedimento nel registro delle imprese nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 57 C.C.I. per il suo svolgimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32668/CrisiImpresa?Misure-protettive-nel-corso-delle-trattative-per-l%E2%80%99accordo-di-ristrutturazione-con-transazione-fiscale-concesse-successivamente-all%E2%80%99archiviazione-del-procedimento-unico-con-riserva

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza