Tribunale di Catania - Composizione negoziata e istanze ex art. 19 C.C.I.: differenza tra misure protettive, tipiche o atipiche, e misure cautelari.

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 21 febbraio 2025 – Giudice designato Fabio Letterio Ciraolo.
Composizione negoziata – Istanza del debitore di riconoscimento di misure protettive e cautelari – Differenza tra esse quanto a finalità e ambito applicativo.
Con riferimento alla richiesta di misure protettive e cautelari formulata ai sensi dell'art. 19 C.C.I. dall'imprenditore per potere, in sede di composizione negoziata, condurre a termine le trattative volte a ragionevolmente perseguire il risanamento dell'impresa, alla luce di quanto previsto dall’art. 2, lett. p) e q), e dai commi 1 e 2 dell’art. 54 C.C.I. si deve ritenere che, in generale, le misure protettive siano quelle volte a tutelare il patrimonio del debitore da iniziative dirette dei creditori: “tipiche”, come da disposto dell'art. 18 C.C.I, se da iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, o “atipiche”, come da previsione dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, C.C.I., se da iniziative anche in auto-tutela idonee a produrre effetti analoghi direttamente su beni del debitore o che si trovino nella sua disponibilità. Le misure cautelari, “secondo le circostanze”, sono invece, in senso ampio dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell’integrità (inteso come valore in senso ampio) del patrimonio del debitore, “ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative” o gli effetti e l’attuazione degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell’insolvenza. A differenza delle misure protettive, che operano sui crediti pregressi, le misure cautelari possono incidere anche su crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell’istanza, se strumentali alla realizzazione del piano di risanamento, seppur come sommariamente enunciato stante che per accedere alla composizione negoziata non è richiesto che il debitore lo abbia già completamente redatto. Ciò pur essendo necessario per consentire il vaglio giurisdizionale sull’andamento e prognosi delle trattative, alla luce di quanto previsto dal decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 21 marzo 2023 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo in tema di test pratico per la verifica della verosimile perseguibilità del risanamento, che almeno un progetto sia stato predisposto, o, come da principi enunciati dagli artt. 54 e 55 C.C.I., che almeno un qualche scenario plausibile di risoluzione della crisi sia stato prospettato fornendo informazioni chiare e complete.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)