Tribunale di Roma – Composizione negoziata: ammissibilità che il ricorrente formuli una richiesta di riconoscimento di una misura cautelare avente lo stesso contenuto di quella protettiva tipizzata dall'art. 18 C.C.I.

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Data di riferimento: 
15/02/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 15 febbraio 2025 – Giudice delegato Claudio Tedeschi.

Composizione negoziata della crisi d'impresa – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare – Ammissibilità che abbia lo stesso contenuto di quelle protettive tipizzate – Fondamento – Durata massima complessiva.

Con riferimento ad una domanda di riconoscimento di una misura cautelare formulata dal ricorrente in sede di composizione negoziata, non si deve necessariamente escludere che, laddove necessaria in relazione ad un uguale scopo (nello specifico, quello di inibire ai creditori che avevano chiesto e ottenuto provvedimenti monitori l'esercizio di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati), la stessa possa avere il medesimo contenuto della misura protettiva come tipizzato dall’art. 18, comma 3, C.C.I. nel momento in cui questa, per decorso del lasso temporale massimo di duecentoquaranta giorni, predicato dal comma 5 dell’art. 19 C.C.I., abbia cessato di avere efficacia. L’unico limite d’ordine temporale deve essere infatti ravvisato in quanto previsto al riguardo dall’articolo 8 C.C.I., di derivazione comunitaria, che determina nel massimo di un anno la “durata complessiva delle misure protettive”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza