Tribunale di Taranto - Composizione negoziata di gruppo: criterio cui attenersi per decidere quale sia il tribunale territorialmente competente a esaminare l'istanza di conferma delle misure protettive.

Tribunale di Taranto, Sez. II civ., 28 febbraio 2025 – Giudice Raffaele Viglione.
Composizione negoziata di gruppo - Istanza di conferma delle misure protettive - . Tribunale territorialmente competente alla decisione – Criterio cui attenersi – Principi da rispettarsi e da non prendersi in considerazione.
In caso di istanza di conferma ex art 19 C.C.I. delle misure protettive già richieste ai sensi dell’art. 18, comma 1, formulata in sede di accesso alla composizione negoziata da parte di un gruppo di imprese, il Tribunale competente per territorio cui depositare il ricorso va individuato ai sensi dell'art. 25, comma 4, C.C.I., quale criterio principale da quello previsto, in quello ove, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497 bis c.c., ha sede l’impresa che esercita l’attività di direzione e coordinamento di quelle, e non, sulla base del criterio sussidiario previsto dallo stesso comma 4, in quello ove ha sede la società che presenta la maggiore esposizione debitoria, anche se trattasi della società che nello specifico ha formulato quell'istanza; tale criterio vale anche in caso di violazione dell’obbligo pubblicitario sopra richiamato, in quanto l’assolvimento delle formalità pubblicitarie è recessivo rispetto al “principio di effettività in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell’inizio, dello svolgimento e della cessazione dell’attività del gruppo”. Nè può trovare applicazione il principio di carattere processuale, di unitarietà della trattazione e di prevalenza, contemplato dall'art. 7, primo comma, C.C.I., in forza del quale: «Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41»; ciò in quanto la composizione negoziata, procedura disciplinata nel Titolo II del CCII che ha chiaramente natura e svolgimento privatistico, gode di una disciplina autonoma estranea rispetto a quella relativa al procedimento unitario (e alle sue implicazioni), espressamente applicabile alle «domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza», regolamentate nei Titolo III e IV, e alle «procedure di insolvenza» di cui al Titolo V, che non si presta ad essere dalla stessa contenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-taranto-28-febbraio-2025-est-viglione