Tribunale di Milano - Composizione negoziata: richiesta di riconoscimento di una misura cautelare volta a tenere ferme alcune garanzie prestate dai soci e necessario bilanciamento da parte del giudice degli interessi coinvolti.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 08 febbraio 2025 (data della decisione) – Giud. Laura De Simone.
Composizione negoziata – Istanza di misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore – Ammissibilità in astratto – Necessario bilanciamento in concreto da parte del giudice degli interessi coinvolti - Conseguenze. Strumenti di regolazione della crisi – Obbligo di buona fede ex art. 4 CCII – Destinatari
In tema di misure cautelari richieste dalla società debitrice ai sensi dell'art. 19 C.C.I. in sede di composizione negoziata, ancorché in astratto la protezione possa incidere anche sul patrimonio dei garanti dell’impresa in crisi, in guisa da bloccare la possibilità che siano escusse le garanzie ricadenti su di esso, qualora nella prospettazione del progetto di piano quel patrimonio sia posto al servizio della ristrutturazione dell’impresa essendosi i soci garanti impegnati a sostenerla, in concreto è indispensabile bilanciare l’interesse della società debitrice a tenere ferme e inalterate le garanzie e quello contrapposto, ma non recessivo, dei creditori garantiti a non essere esposti ad un pericolo di depauperamento delle garanzie ad opera dei garanti medesimi, nello spazio temporale delle trattative. [nello specifico, a fronte della richiesta da parte della società in composizione negoziata e personalmente da parte dei soci fideiussori del riconoscimento della misura cautelare volta a far dichiarare l'improcedibilità delle azioni esecutive intentate da un creditore nei confronti degli istanti, il Giudice si è, innanzitutto, pronunciato nel senso del difetto di legittimazione attiva da parte degli stessi, ciò in quanto gli artt. 18 e 19 C.C.I. individuano la possibilità per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari funzionali agli scopi del percorso intrapreso, ma non consente ad altri soggetti, seppure interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere, avvalendosi di questi precipui strumenti, la difesa e la conservazione del proprio patrimonio; quanto al merito, ha rigettato le istanze proposte, non solo perché quei soci avevano già assunto iniziative, seppur poi ridimensionate, passibili di intaccarne il patrimonio, ma anche in quanto l'esperto, pur riconoscendo un avanzamento delle trattative, aveva definito il piano industriale ancora in fieri e le dichiarazioni rilasciate dai soci , volte a sostenere il risanamento con apporti personali, meri propositi legati alle necessità aziendali da definirsi.]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
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