Tribunale di Verona – Concordato preventivo: non può trovare accoglimento, salvo il verificarsi di eventi patologici, la richiesta del debitore volta a inibire alle banche la segnalazione a sofferenza della di lui esposizione debitoria.

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II, 26 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Monica Attanasio.
Concordato preventivo – Fase prenotativa o giudiziale di conferma delle misure protettive – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare - Richiesta di inibitoria della segnalazione a sofferenza dell'esposizione debitoria – Inaccoglibilità salvo verificarsi di eventi patologici – Ragione sottostante.
Stante che la circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, nel testo risultante dall’aggiornamento del febbraio 2025, prevede, alla Sezione 6, paragrafo 20, che nel caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco”, le esposizioni del “debitore concordatario” devono essere classificate, e quindi segnalate alla Centrale Rischi, tra le inadempienze probabili, salvo che l’esposizione fosse stata già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, oppure che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze e che, per limitare l'autonomia decisionale degli stessi, fissa criteri stringenti e analitici cui attenersi per stabilire quando possano ritenersi verificate tali novità e quando non si possano viceversa considerare intervenute, e stante, altresì, che indicazioni di analogo contenuto sono presenti nella Sezione B, paragrafo “Qualità del credito” della Circolare n. 272/2008 (c.d. “Matrice dei Conti”), aggiornata al novembre 2023, si deve considerare non accoglibile dal Tribunale, in quanto inutile, la richiesta formulata dal debitore nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente in sede di conferma delle misure protettive, di riconoscimento di una misura cautelare ai sensi dell'art. 54, primo comma, C.C.I. volta a inibire ad alcuni istituti di credito la facoltà di segnalazione in Centrale Rischi o in CRIF della moratoria, ovvero di segnalare lo stato di sofferenza, in relazione ai contratti di mutuo, finanziamento, conto corrente, anticipo e fido in essere, ciò in quanto già dette circolari sono volte a limitare tali iniziative al fine di non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa del debitore, onde il riconoscimento di una tale misura risulterebbe giustificata, a seguito però della presentazione di una nuova istanza, solo nel caso in cui, nel prosieguo della procedura, gli intermediari segnalassero a sofferenza l'esposizione debitoria del debitore non attenendosi alle indicazioni in quelle circolari contenute ed il debitore contestasse pertanto la mancanza dei necessari presupposti per poterla effettuare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-26-febbraio-2025-est-attanasio