Tribunale di Piacenza – Concordato semplificato: valutazione rimessa al G.D. per la conferma o revoca delle misure protettive. Ipotesi di esclusione dell’istanza volta ad estendere le misure al patrimonio della socia terza.

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Data di riferimento: 
03/03/2025

Tribunale di Piacenza, 03 marzo 2025 – G.D. dott. Stefano Aldo Tiberti

Concordato semplificato – Misure protettive – Conferma o revoca – Discrezionalità del G.D..

Concordato semplificato – Misure protettive – Estensione nei confronti del patrimonio della socia terza – Ipotesi di esclusione.

Le misure protettive, come definite ex art. 2, co 2, lett. p), sono quelle “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;”. La conferma o la revoca delle misure ex art. 54, II° CCII, venuto meno nel nuovo codice l’effetto legale di automatic stay previsto dal vecchio art. 168 L.F., è rimessa alla discrezionalità del Giudice e deve essere necessariamente ancorata alla valutazione della domanda principale di regolazione della crisi introdotta contestualmente con il ricorso ex art. 40 CCII, anche nell’ottica di bilanciamento dei diversi interessi in gioco. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

A fronte del deposito di un piano di concordato semplificato di tipo liquidatorio “puro”, con previsione di apporto di finanza esterna, il debitore ha richiesto di estendere le misure protettive nei confronti della socia garante sul presupposto che la stessa abbia messo a disposizione parte dei propri beni immobili a beneficio dei creditori. L’istanza è stata, però rigettata in quanto la domanda di estensione delle misure scontava una eccessiva genericità, in quanto; a) veniva chiesta la protezione generalizzata del patrimonio della socia, quando la stessa avrebbe liquidato solo alcuni beni in favore dei creditori, al fine di garantire la finanza esterna; b) non veniva specificato se la tutela fosse richiesta a fronte di singole iniziative di creditori sociali della società o, invece, se venisse invocata per la generalità dei creditori, anche personali, della socia. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32806/CrisiImpresa?Tribunale-di-Piacenza%3A-concordato-semplificato-e-misure-protettive-a-favore-del-socio-garante

[Cfr in questa rivista, in tema di applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato: Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 28 marzo 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7716; Tribunale di Roma, 21 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6402; Tribunale di Milano, 16 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6566]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza