Corte d'Appello dell'Aquila - Concordato semplificato: considerazioni in tema di parere dell'ausiliario, di controllo di fattibilità che il tribunale è chiamato a compiere e di criterio di nomina, ad omologazione avvenuta, del liquidatore.
Corte d'Appello di L'Aquila, 13 dicembre 2024 – Pres. Silvia Rita Fabrizio, Cons, Rel. Alberto Iachini Ballisarii, Cons. Marco Bartoli
Concordato semplificato – Domanda di accesso - Ausiliario nominato dal tribunale - Contenuto del parere che è chiamato ad esprimere.
Concordato semplificato - Controllo di fattibilità da effettuarsi da parte del tribunale – Contenuto – Pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o assenza di utilità derivabili ad un creditore – Condizioni che escludono la possibilità di addivenire all'omologazione.
Concordato semplificato – Omologazione – Scelta del liquidatore – Compito riservato al tribunale.
Con riferimento ad una domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato di cui deve valutarsi l'ammissibilità, il Codice della crisi e dell'Insolvenza non disciplina direttamente, a differenza di quanto avviene per l’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il contenuto del parere dell’ausiliario di cui l'art. 25 sexies, terzo comma, C.C.I prevede, una volta verificata la ritualità della proposta, la nomina da parte del tribunale, che può, però, essere agevolmente desunto dalla lettura complessiva di detto articolo. Quel parere, a valle dell’opera dell’esperto, dovrà infatti contribuire a fornire ai creditori un’adeguata informativa in merito ai contenuti della proposta al fine di consentire loro una razionale valutazione in termini di presa d’atto o opposizione e costituisce uno strumento conoscitivo cruciale per la valutazione del tribunale in sede di omologazione. L’ausiliario, in merito alla fattibilità del piano di liquidazione, deve compiere una verifica ad ampio spettro dell’effettiva e concreta realizzabilità, qualificata da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività. Tale controllo comprende qualunque impossibilità di attuazione del piano, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo economico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine dell'omologa della proposto e del piano di concordato semplificato il tribunale è chiamato a svolgere un vaglio della regolarità del contraddittorio e del procedimento, del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, della fattibilità̀ del piano di liquidazione ipotizzato e dell’attitudine della proposta a non arrecare pregiudizio alcuno ai creditori rispetto all’evenienza della liquidazione giudiziale e ad assicurare a ciascuno di costoro un’utilità̀ quale che sia. Ai fini del controllo di fattibilità il modello di riferimento sembra dover essere costituito dalla norma di cui all'art. 112, comma 1, lett. g), C.C.I., che riprende il filo conduttore della “valutazione non negativa”, in luogo di quella positiva, contemplata nel principio generale di cui all’art. 7 C.C.I.; in quest’ottica la fattibilità del piano andrà intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel concordato semplificato quel che importa non è che lo strumento sia vantaggioso, ma che non sia deleterio, ciò in quanto la convenienza è soppiantata dall’assenza del danno. Non conta l’esistenza di un quid pluris nella procedura concordataria in rapporto alla liquidazione giudiziale, basta assodare un trattamento economico perlomeno paritetico rispetto a quello che si ritroverebbe in quel diverso territorio concorsuale. Viene mutuato il c.d. principio di assenza di pregiudizio, sicché il creditore ha diritto a un trattamento non deteriore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in caso di liquidazione del patrimonio. Al riguardo il vaglio svolto dal tribunale rappresenta per i titolari delle pretese un evidente presidio di garanzia; tale valutazione non è infatti promiscua, ma individualizzata in quanto è sufficiente che un solo creditore subisca un pregiudizio, oppure non tragga alcuna utilità, perché, in accoglimento dell’opposizione, debba negarsi l’omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della scelta del liquidatore da nominarsi ad avvenuta omologazione della proposta di concordato semplificato, più di quanto consegue alla luce del disposto testuale dell'art. 25 septies, primo comma, C.C.I., che nel prevederla richiama in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 114 C.C.I. con riferimento alla cessione dei beni in sede di concordato preventivo, si deve ritenere a maggior ragione, stante che i creditori non hanno alcuna possibilità di sottrarsi alle determinazioni del tribunale, che risulti necessaria l’assoluta terzietà del liquidatore rispetto al debitore e che pertanto la nomina di uno o più liquidatori spetti esclusivamente al tribunale che decide anche della misura del compenso a quello o quelli dovuto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
[E’ possibile esaminare la giurisprudenza in tema di concordato semplificato, in questa rivista, al seguente link: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1126 ]