Tribunale di Milano – Concordato semplificato: qualora vi sia incertezza in merito al pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria la domanda può essere dichiarata inammissibile.
Tribunale di Milano, 17 dicembre 2024 – Presidente dott.ssa Luisa Vasile, Consigliere relatore dott. Sergio Rossetti
Concordato semplificato – Verifica in merito al pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria – Azione di responsabilità.
In tema di concordato semplificato, a norma dell’art. 25 sexies, V° CCII, ai fini dell’omologazione, il Tribunale deve verificare la fattibilità del piano, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e che la stessa assicuri un’utilità a ciascun creditore. Nel caso di specie, a fronte di ineliminabili incertezze circa taluni aspetti del piano sottoposto, il Tribunale di Milano ha ritenuto anche che la liquidazione giudiziale non prospettasse uno scenario deteriore per i creditori rispetto al concordato semplificato: invero, nell’ipotesi liquidatoria sarebbero dovute essere prese in considerazione anche eventuali azioni di responsabilità, le quali potrebbero portare all’incameramento di una somma superiore a quella, proposta nel piano, quale apporto di finanza esterna. E’ seguita, dunque, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato semplificato. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la recente modifica normativa che è intervenuta con il D. Lgs 136/2024 (Correttivo ter) al V° comma dell’art. 25 sexies che prevede che l’alternativa liquidatoria si riferisca sia alla liquidazione giudiziale che alla liquidazione controllata: 5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità̀ del contraddittorio e del procedimento, nonché́ il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità̀ del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 ottobre 2024, in https://www.unijuris.it/node/8056, Tribunale Ordinario di Pescara, Settore Procedure Concorsuali, 20 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7565; Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 ottobre 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7257 ]