Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato semplificato: ammissibile la modifica della proposta. Necessità che non vi sia pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/10/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 ottobre 2024 – Presidente dott. Enrico Quaranta, Consigliere relatore dott.ssa Valeria Castaldo

Concordato semplificato – Modifica della proposta – Ammissibilità.

Concordato semplificato – Assenza pregiudizio ai creditori – Alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza di merito, sia pur con riferimento all’art. 25 sexies CCII - ma il principio è pienamente applicabile al previgente art. 18, D.L. 24 agosto 2021 n. 118, attesa l’identità di contenuto normativo - ha ritenuto ammissibile la modifica della proposta, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, ritenendosi applicabile in via analogica quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47, IV° e 107 CCII ed avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter): art. 25 sexies, III° CCII: “Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.” Sono state riportate unicamente le modifiche oggetto di interesse.]

La proposta di concordato deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale: non è, quindi, necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluirs ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter): art. 25 sexies, V° CCII: “5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità̀ del contraddittorio e del procedimento, nonché́ il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità̀ del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.” Sono state riportate unicamente le modifiche oggetto di interesse.]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32084/CrisiImpresa?Nel-concordato-semplificato-%C3%A8-ammissibile-la-modifica-della-proposta

[Cfr in questa rivista, con riferimento alla seconda massima: Tribunale Ordinario di Pescara, Settore Procedure Concorsuali, 20 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7565; Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 ottobre 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7257]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza