Tribunale di Ferrara – Concordato semplificato: controllo sulla ritualità, revoca per carenza dei presupposti e ruolo dell’ausiliario.
Tribunale di Ferrara, 08 agosto 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Paolo Sangiuolo, Consigliere Relatore dott.ssa Anna Ghedini
Concordato semplificato – Controllo sulla ritualità della proposta – Controlla sulla non manifesta inidoneità.
Concordato semplificato – Revoca ex art. 106, II° CCII – Carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni - Parere dell’ausiliario – Oggetto dell’adeguata informativa.
Concordato semplificato – Nomina ausiliario – Funzione – Equiparazione al commissario giudiziale – Contenuto parere - Poteri.
In tema di concordato semplificato, il controllo sulla ritualità della proposta di cui all’art. 25 sexies, III° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso pure l’esame della sua non manifesta implausibilità: il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato tale per cui mentre il sindacato sulla fattibilità giuridica, inteso come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 106, II° CCII, la revoca dell’apertura del concordato semplificato può essere disposta, oltre che in presenza di atti in frode ai creditori, anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura o ammissibilità del concordato. Valutazione che può essere compiuta dal Tribunale a seguito del parere dell’ausiliario nominato, il quale è tenuto a rendere un’adeguata informativa sulla base di cui il Tribunale possa formulare il proprio giudizio in sede di omologa: per tale ragione l’obbligo di verifica dell’ausiliario trae il suo contenuto dall’oggetto del giudizio di omologa e deve analizzare tutti gli aspetti che poi dovranno essere esaminati dal tribunale (regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e fattibilità del piano di liquidazione). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
La figura dell’ausiliario, nominato nell’ambito di un concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25 sexies, III° CCII, è simile a quella del commissario giudiziale benché i suoi compiti siano meno ampi. Nel parere che l’ausiliario è chiamato a rendere, a norma dell’art. 25 sexies, IV° CCII, deve fornire un’adeguata informativa affinché il Tribunale possa decidere se omologare o meno il concordato: egli, quindi, deve analizzare tutti gli aspetti che poi dovranno essere esaminati dal tribunale (regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e fattibilità del piano di liquidazione). In particolare, l’ausiliario dovrà compiere una rivisitazione autonoma e critica della proposta: a tal fine, lo stesso non solo ha il potere ma soprattutto il dovere di chiedere documentazione al ricorrente nonché informazioni ai creditori e ai terzi. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-8-agosto-2024-pres-sangiuolo-est-ghedini
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla prima massima: Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7887, Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 09 maggio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7780 ]