Corte d’Appello di l’Aquila – Concordato semplificato: problematiche varie inerenti al giudizio di plausibilità, metodi di stima, comparazione con la liquidazione giudiziale e compensazione delle spese processuali.
Corte d’Appello di l’Aquila 19 settembre 2024 – Presidente dott. Francesco S. Filocamo, Consigliere relatore dott. Marco Bartoli
Concordato semplificato – Valutazione del giudice – Attuabilità o realizzabilità del piano - Omologa.
Concordato semplificato –Giudizio di implausibilità del Giudice – Elementi giuridici e di fatto.
Concordato semplificato – Metodi di stima – Inadeguatezza – Rigetto omologa.
Concordato semplificato – Implausibilità del piano proposto – Comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale – Esclusione.
Concordato semplificato – Implausibilità del piano proposto – Reclamo avverso il rigetto della proposta di concordato – Compensazione spese.
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25 sexies CCII, è stato ritenuto che, non essendo tra l’altro previste, rispetto al concordato preventivo, una fase di ammissione vera e propria, l’osservanza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari e, soprattutto, la possibilità dei creditori di partecipare al procedimento per l’omologa con la manifestazione del voto, il controllo del Tribunale, già in sede di valutazione della ritualità della proposta ai sensi del III° comma della citata disposizione, si estende anche alla “legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso l’esame della sua non manifesta implausibilità”. Ai fini dell’omologa della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25 sexies, V° CCII, il giudice deve verificare, sotto il profilo giuridico ed economico, formale e sostanziale, l’attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Il giudizio di implausibilità del piano di liquidazione può essere basato tanto su argomentazioni di carattere giuridico quanto su circostanze di fatto, non escluse quelle relative alla consistenza e valutazione dei beni patrimoniali della società purché dall’apprezzamento di tali circostanze di fatto, rappresentanti un presupposto di realizzabilità del piano, consegua la sua impossibilità di attuazione. Irrilevante l’argomentazione secondo cui, come per il concordato preventivo, è precluso al tribunale il sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali in ragione della prevalenza della stima dell’attestatore e/o della rilevanza della valutazione dei creditori poiché, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non sono previsti né la figura dell’attestatore né il voto dei creditori (di talché, date le indubbie peculiarità di tale procedura rispetto al concordato preventivo, non è possibile applicare automaticamente alla prima principi regolatori propri del secondo; del resto, anche quando il legislatore, all’ultimo comma dell’art. 25sexies, ha previsto l’applicabilità di alcune specifiche disposizioni alla procedura in parola ha pur sempre specificato “in quanto compatibili”). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
E’ fondata il rigetto dell’omologa di un concordato semplificato per implausibilità del piano proposto in quanto fondato su una stima di un marchio basata su criteri (“metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici per il quadriennio 2024-2028” e “metodo del royalty relief”) manifestamente inidonei poiché presuppongono la continuazione, seppure indiretta, dell’attività aziendale, incompatibile con la finalità liquidatoria del concordato semplificato, e soprattutto con la soluzione, prescelta nel piano, di cessione atomistica dei cespiti aziendali e, quindi, dello stesso marchio. Essi trascurano, poi, completamente la prolungata inattività del marchio ed il contesto di crisi dell’azienda. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Acclarata l’implausibilità del piano oggetto della proposta di concordato semplificato, non resta alcun margine per la valutazione dell’alternativa della liquidazione giudiziale, la quale presuppone, ai fini della ragionata comparazione delle due soluzioni, la plausibilità di quella proposta dall’imprenditore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In caso di rigetto del reclamo proposto dall’imprenditore avverso il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, cui era seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, non può pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista con riguardo alla prima massima: Tribunale di Ferrara, 08 agosto 2024, in https://www.unijuris.it/node/7950, Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7887, Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 29 maggio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7780 ]