Corte d'Appello di Brescia – Concordato semplificato: inaccoglibilità della richiesta di risoluzione per inadempimento di un contratto pendente di compravendita immobiliare laddove proposta successivamente all'avvio della procedura.

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Data di riferimento: 
10/12/2024

Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ., 10 dicembre 2024 - Pres. Giuseppe Magnoli, Cons. Rel. Annamaria Laneri, Cons. Vittoria Gabriele.

Concordato semplificato – Omologazione – Reclamo – Contratto di compravendita immobiliare pendente rimasto parzialmente inadempiuto – Istanza di risoluzione – Inaccoglibilità se proposta in corso di procedura – Solo diritto a partecipare al concorso con riferimento alla parte del prezzo ancora dovuta.

Seppure con riferimento ad una domanda di omologa di un concordato semplificato ex art. 25 sexies C.C.I. si possa ritenere che, specie laddove la proposta preveda la continuità indiretta (come espressamente disciplinata dall'art. 25 septies C.C.I. con la previsione delle modalità di cessione dell’azienda, o di uno o più di suoi rami, o di beni specifici), spetti al tribunale, chiamato a decidere della convenienza e legittimità sostanziale di quella, affrontare il problema dell’esecuzione, sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, si deve pur tuttavia ritenere, in un caso (come quello di specie) in cui un contratto di compravendita ad effetti reali prevedente l'immediato trasferimento della proprietà di un immobile in capo al soggetto attuale proponente di tale domanda si sia regolarmente perfezionato col consenso dei contraenti, pur in presenza di un solo parziale pagamento del prezzo, anteriormente al deposito della proposta di concordato, che il credito per il pagamento del prezzo residuo a favore della parte venditrice, ora soggetto reclamante avverso l'avvenuta omologazione, laddove la diffida ad adempiere sia da quella stata inviata anch'essa anteriormente, sia necessariamente soggetto alle regole del concorso, senza che possa trovare spazio il rimedio, come dalla stessa in quell'occasione prospettato e ora richiesto, della risoluzione per inadempimento di quel contratto rimasto inadempiuto, come finalizzato ad ottenere la restituzione di un bene che è ormai parte integrante del patrimonio al servizio dei creditori ai sensi dell’art. 2740 cc. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32437/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-conseguenze-della-risoluzione-per-inadempimento-di-contratto-di-compravendita

[con riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2024 (c.d. Correttivo ter) come applicabili anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, si ritiene opportuno sottolineare che la Corte, decidendo di una diversa parte del reclamo con cui si era eccepita la mancanza formazione delle classi, ha precisato, con riferimento alla procedura di concordato semplificato, che il primo comma dell’art. 25 sexiesCCI. ha ora espressamente previsto che “la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (e si applica l'art. 84, comma 5)”, ma che trattasi di facoltà e non di obbligo, come risultante dall’utilizzo della parola “può”, con la conseguenza che la previsione di tale suddivisione nella proposta non costituisce un presupposto per l’omologa del concordato semplificato né dalla sua mancata previsione possono trarsi argomenti contrari all’omologa dello stesso].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza