Tribunale di Vicenza - Concordato semplificato: considerazioni in tema di opposizione al decreto con cui il tribunale ha liquidato il compenso all'ausiliario dallo stesso nominato ai sensi dell'art. 25 sexies, terzo comma, C.C.I.
Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. II civ., 09 agosto 2024 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Grassi.
Concordato semplificato - Tribunale – Liquidazione del compenso all'ausiliario dallo stesso nominato - Modalità della proposizione di un'opposizione – Fondamento.
In tema di concordato semplificato exart.25 sexies C.C.I., come aperto a seguito dell'esito negativo delle trattative svolte nell'ambito della composizione negoziale della crisi, con riferimento, ai sensi del terzo comma di detto articolo, in particolare alla figura dell’ausiliario, nominato ex art. 68 c.p.c. dal Tribunale allo scopo di demandargli un accertamento tecnico concernente la sussistenza o meno dei presupposti per l’ammissione a quella procedura, deve ritenersi che, avvenuta la liquidazione del compenso a suo favore, l'eventuale opposizione al decreto dello stesso Tribunale che l'ha disposta vada proposta, non a mezzo di reclamo, ma avanti al giudice ordinario in composizione monocratica ex art. 170 del DPR 115/2002 (Testo unico in tema di spese di giustizia), essendo quello lo strumento previsto dalla legge e non ricorrendo alcun contrasto con l'art. 124 C.C.I., tenuto conto che ivi è prevista nell'incipit apposita clausola di salvezza che esclude espressamente il reclamo camerale avverso i provvedimenti del Tribunale avanti alla Corte d'Appello qualora dalla legge sia “diversamente disposto”. D'altro canto, non è condivisibile l'argomento che vorrebbe che la figura dell'ausiliario nominato in quel contesto sia assimilabile a quella del commissario giudiziale, tenuto conto che l’art. 25 sexies, comma 8, C.C.I., stabilisce che, «sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario», si applicano laddove compatibili alcuni specifici articoli relativi in particolare al concordato preventivo, chiarendo così in modo inequivoco che trattasi di due figure non omogenee e distinte, e, altresì, stante che l'art. 92 C.C.I., in relazione alla figura del commissario giudiziale, richiama tra gli altri l'art. 137 che, per quanto concerne il curatore della liquidazione giudiziale, precisa che avverso il provvedimento del Tribunale che ne liquida il compenso non è proponibile reclamo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento, in particolare, al surrichiamato comma 3 dell'art. 25 sexies C.C.I. si riporta il nuovo testo come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter 2024): “Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”]
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2434