Tribunale di Roma– Concordato semplificato: limite temporale massimo di dodici mesi per le misure protettive.

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Data di riferimento: 
14/10/2024

Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Claudio Tedeschi

Concordato semplificato – Misure cautelari – Durata - Termine massimo.

L’art. 8 CCII stabilisce in dodici mesi “la durata complessiva delle misure protettive”: in tale formulazione deve ravvisarsi, a livello di legislazione interna, l’affermazione del limite temporale massimo annuale, di enunciazione comunitaria, entro il quale, in favore dell’imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno. Ciò conduce, in conseguenza, ad escludere che l’ulteriore ampliamento di tale limite legale possa essere ottenuto attraverso una misura cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità una volta decorso il termine massimo di durata, poiché ciò sostanzierebbe, all’evidenza, una forma di abuso della fruizione della cautela in quanto diretta al perseguimento di fini non consentiti. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32256/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-e-durata-massima-delle-misure-protettive-e-cautelari

[Cfr in questa rivista: Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 21 settembre 2023 in https://www.unijuris.it/node/7464, Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 18 agosto 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7281 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza