Tribunale di Milano - Composizione negoziata: la richiesta di conferma delle misure protettive non può essere accolta laddove l'esperto abbia disposto l'archiviazione della procedura.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Crisi d'Impresa, 19 febbraio 2025 – Giudice Sergio Rossetti.
Composizione negoziata – Avvio – Archiviazione disposta dall'esperto – Domanda del ricorrente di conferma delle misure protettive – Inaccoglibilità – Giudice - Provvedimento di non luogo a procedere.
Laddove un percorso di composizione negoziata come avviata risulti concluso a seguito di archiviazione disposta dall’Esperto ai sensi dell'art 17, comma 5, C.C.I., il Giudice, pur a fronte di una richiesta da parte del legale della ricorrente volta ad ottenere una pronuncia che riconosca che l'esperto ha tenuto un comportamento non in linea con le previsioni del CCII e del Decreto del Ministero della Giustizia impedendo alla stessa ingiustificatamente di proseguire in quella procedura, dispone comunque il non luogo a provvedere sulla domanda di conferma delle misure protettive richieste dalla società ai sensi dell'art. 19 C.C.I. non potendo essere accolta una volta terminato quel percorso e manda la cancelleria per la comunicazione del provvedimento adottato al Registro delle Imprese. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)