Tribunale di Torre Annunziata - Concordato preventivo: presupposti richiesti per addivenire all'omologazione forzosa.

Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. Fallimentare, 31 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Abete, Rel. Anna Laura Magliulo, Giud. Amleto Pisapia.
Concordato preventivo – “Mancata adesione” al piano da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatori – Significato da attribuire a quell'espressione – Presupposti necessari per potersi procedere all'omologazione forzosa – Disciplina analoga a quella degli accordi di ristrutturazione.
Secondo un’interpretazione sistematica del testo normativo dell'art. 180, quarto comma, L.F. come prevedente il c.d. cram down e come risultante dopo le modifiche introdotte dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 24.8.2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.10.2021 n. 147 (le parole "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche “in mancanza di adesione" da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatori sono state sostituite alle precedenti "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto"), l’espressione “mancanza di adesione” può, in linea con i principi della direttiva UE Insolvency n. 1023/2019, essere interpretata non solo come assenza di risposta dell’Erario, ma anche come risposta negativa, poiché con riguardo al concordato preventivo il D.L. 118 ha reso il testo dell’art. 180 identico a quello dell’articolo 182 bis, L.F. all’evidente scopo di rendere la disciplina dell’omologazione forzosa nel concordato omogenea a quella dell’accordo di ristrutturazione. Tale interpretazione estensiva, comporta che, anche in sede di concordato, la transazione deve essere omologata forzosamente se è conveniente per i creditori pubblici, nonostante il rigetto della proposta da parte di quelli, qualora il loro voto sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 L.F. e sia accertata la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torre-annunziata-31-dicembre-2024-pres-abete-est-magliulo
[in tema di cram down fiscale, cfr. in questa rivista: Tribunale di Como, 1 dicembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5963; Tribunale di La Spezia, 25 novembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5922; Corte di Cassazione., Sez. 1 civ., 10 gennaio 2024, n. 1033 https://www.unijuris.it/node/7559; Tribunale di Verona, Sez. II, 14 luglio 2023 (data della pronuncia) https://www.unijuris.it/node/7220].