Tribunale di Vasto - Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di prededucibilità dei crediti sorti subito dopo il deposito di una domanda di accesso al concordato preventivo o dopo l'apertura di quella procedura.

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Data di riferimento: 
05/02/2025

Tribunale di Vasto, Settore civile, 05 febbraio 2025 – Pres. Rel. Michele Monteleone, Giud. Italo Radoccia e Pasquale Fabrizio.

Deposito di una domanda di concordato preventivo – Crediti sorti prima del decreto di apertura – Presupposti perché possano considerarsi prededucibili.

Concordato preventivo in continuità– Atti di ordinaria amministrazione svolti nel corso di quella procedura. Natura perché possono risultare prededucibili – Svolgimento in linea con la normale gestione dell'impresa – Caratteristica comune necessaria.

Con riferimento al periodo intercorrente tra il deposito della domanda ex artt. 40 o 44 C.C.I. di accesso al concordato preventivo e il decreto di apertura di quella procedura di cui all’articolo 47 C.C.I., la “legalità” degli atti posti in essere dal debitore, dai quali possono sorgere ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera d), C.C.I. crediti prededucibili di cui fa menzione l’art. 46, comma 4, C.C.I., deve, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, ritenersi riferita a quelli di ordinaria amministrazione, ovvero a quelli di straordinaria amministrazione che abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Tribunale, a mente degli articoli 46, comma 1, e 94, comma 2, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In costanza di concordato preventivo in continuità, atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal debitore, ciò a condizione che siano in linea, e non ultronei, con la gestione normale dell'impresa e non pregiudichino gli interessi dei creditori. Questi atti comprendono operazioni quotidiane necessarie per il funzionamento dell'azienda (come pagamenti dei fornitori, gestione delle risorse), attività di conservazione, ovvero interventi che migliorano e preservano il patrimonio aziendale (come la manutenzione degli impianti e delle attrezzature) e, infine, contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, indispensabili per il funzionamento dell'attività.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[In tema di prededuzione, giova osservare che l'art. 6, secondo comma, C.C.I., in particolare nella nuova formulazione come risultante dalla modifica introdotta dal D. Lgs. 136/2024 secondo la quale la prededuzione opera al momento dell’apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure, ha determinato l'affermarsi di una nozione sostanziale di prededuzione, che diventa una caratteristica del credito, che si genera in un procedimento (nello specifico concordatario), ma finisce per contraddistinguere definitivamente la posizione creditizia anche in altro procedimento successivo (nello specifico in sede di liquidazione giudiziale), in tal modo superando il problema della eventuale distanza temporale tra le procedure, ove cioè non vi sia immediata consecuzione delle stesse. Come noto, secondo l’attuale assetto giurisprudenziale, affinché possa riconoscersi la consecutio procedurarum è necessario verificare se le procedure coinvolte abbiano affrontato la stessa situazione di crisi - cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32710/CrisiImpresa?Prededuzione-%28nella-successiva-liquidazione-giudiziale%29-dei-crediti-derivanti-da-forniture-eseguite-dopo-l%E2%80%99apertura-del-concordato-preventivo-in-continuit%C3%A0-aziendale

[con riferimento alla prima massima, cfr. come obiter dictum: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza