Corte di Cassazione (1865/2025) – Fallimento: la compensazione ex art 56 L.F. in favore del creditore postergato non risulta possibile perché infrangerebbe lo scopo dell’art. 2467 c.c. come posto a tutela dei creditori sociali.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 gennaio 2025, n. 1865 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Debito di un socio verso il fallito da restituirsi alla procedura a favore della massa - Credito postergato ex art 2467 c.c. spettante allo stesso quale socio finanziatore - Utilizzabilità ai fini dell'applicazione della compensazione ex art. 56 L.F. - Esclusione – Fondamento – Ontologica incompatibilità logica e giuridica tra le due norme.
Il rapporto tra l’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall’art. 2467 cod. civ., e quello della compensazione in sede fallimentare di cui all’art. 56 l. fall. si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod. civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, dovendosi ritenere inderogabile la finalità di protezione dei creditori sociali anche rispetto alle ragioni poste a fondamento della possibilità per il creditore in bonis di compensare il proprio diritto con quello del debitore assoggettato alla procedura concorsuale”. (Principio di diritto)
Il credito postergato deve essere preso in considerazione, in sede satisfattoria, solo dopo che tutti gli altri crediti concorsuali risultino soddisfatti; tale credito non risulta pertanto “comparabile” ai fini dell’applicazione della compensazione ex art. 56 L. fall., con altro controcredito. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-gennaio-2025-n-1865-pres-terrusi-est-amatore
[in tema di applicabilità anche alle S.p.a. del principio di postergazione del finanziamento del socio di cui all'art. 2467 c.c. come previsto con riferimento alle S.r.l., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2018 n. 16291 https://www.unijuris.it/node/4211; in tema di natura revocatoria dell’azione volta ad ottenere il recupero del rimborso effettuato dalla fallita a favore dei suoi soci finanziatori nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2024, n. 15196https://www.unijuris.it/node/7939].