Corte di Cassazione (20886/2024) - Il pagamento di un debito altrui eseguito dal terzo poi fallito integra un atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 64 L.F., a meno che non risulti avere tratto un qualche vantaggio in termini economici.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 luglio 2024, n. 20886 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Soggetto terzo poi fallito – Antecedente avvenuto pagamento di un debito altrui – Effettuazione in periodo sospetto – Presunzione di gratuità – Revocabilità ex art . 64 L.F. salvo prova contraria - Intento di perseguire un interesse economicamente valutabile.
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 L. fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens). (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-luglio-2024-n-20886-pres-cristiano-est-pazzi
[in tema di presupposto perché, in tema di revocatoria fallimentare ex art. 64 L.F., l'atto dispositivo posto in essere dal soggetto poi fallito possa considerarsi a titolo gratuito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni.Unite. 18 marzo 2010 n. 6538 https://www.unijuris.it/node/732 ]-