Corte di Cassazione (31652/2024) – Amministrazione straordinaria: presupposto di revocabilità dei pagamenti anche se eseguiti in ottemperanza di un contratto di factoring. Calcolo degli interessi sulla somma da restituirsi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2024, n. 31652 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Amministrazione straordinaria – Revocabilità dei pagamenti eseguiti sulla base di un contratto di factoring – Presupposto e limite delle esenzione prevista dall'art. 6 della L. 52/1991.
Revocatoria fallimentare – Somma da restituirsi da parte dell'accipiens – Natura e decorrenza degli interessi dovuti.
In tema di factoring, l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 6, comma 1, della legge n. 52/1991, riguarda solo i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del contratto, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. fall., e non anche gli atti solutori anomali, di cui al primo comma, n. 2), dello stesso art. 67. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha confermato trattarsi di pagamenti anomali in quanto tali revocabili perché venuti in emersione non tanto in sé, quale momento realizzativo del factoring, quanto come elemento di un collegamento negoziale che contemplava anche una delegazione di pagamento ed un ulteriore contratto di factoring tra altri soggetti diversi dalle parti direttamente interessate all'estinzione della posizione debitoria, così da risultare una forma di adempimento non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali].
In tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, L. fall., la natura costitutiva dell’azione, il carattere dell’obbligazione restitutoria cui sia condannato l’accipiens, che integra un debito di valuta (e non di valore) e la conseguente autonomia del diritto, per chi agisce, alla corresponsione sulla somma da restituirsi altresì degli interessi comportano che gli stessi retroagiscano alla data della relativa domanda giudiziale mentre, in difetto, decorrono solo dalla data della sentenza di accoglimento. (Principio di diritto)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-dicembre-2024-n-31652-pres-ferro-est-vella
[con riferimento alla prima massima e all'orientamento che ravvisa nella delegazione di pagamento un strumento solutorio anomalo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 maggio 2022, n. 14316 https://www.unijuris.it/node/6379 e come analogamente tale anche quello eseguito dal debitor debitoris con un proprio assegno: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 Luglio 2022, n. 21585 https://www.unijuris.it/node/6443].