Tribunale di Catania – Fallimento: ai fini dell'acquisizione a favore della massa delle quote di una S.r.l., come trasferite dal fallito a titolo gratuito nei due anni antecedenti, è sufficiente l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
11/07/2024

Tribunale di Catania, 11 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca. Rel. Alessandro Laurino.

Fallimento - Atti a titolo gratuito – Trasferimento di beni immobili o di mobili registrati - Art. 64, secondo comma, L.F. - Acquisizione al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento - Quote di società a responsabilità limitata – Iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – Prodursi di quello stesso effetto.

È possibile utilizzare l’art. 64, comma 2, L.F., che richiede quale presupposto per l'acquisizione alla massa dei beni di cui il soggetto poi fallito abbia disposto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento la trascrizione della relativa sentenza, anche con riferimento alla cessione a titolo gratuito delle quote di una società a responsabilità limitata [nel caso di specie mediante conferimento di dette quote in un trust con beneficiari coniuge e figli del disponente] semplicemente pubblicando la sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, ciò perché, nonostante anche l'art. 88 L.F. a proposito della presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore faccia letteralmente riferimento alla sola trascrizione, si deve ritenere che quando l’art. 64 fa riferimento alla “trascrizione” della sentenza di fallimento, in realtà utilizzi un termine atecnico, che non vuole circoscrivere l’ambito di applicazione della norma ai soli beni immobili o ai beni mobili registrati, per il cui trasferimento vige appunto il regime della trascrizione, ma che al contrario vuole assicurare la medesima tutela alla massa dei creditori ogni qual volta un regime pubblicistico con efficacia dichiarativa opponibile ai terzi sia previsto come regime di circolazione del bene, qualsiasi bene sia, mobile o immobile, materiale o immateriale, e quindi anche laddove il regime nello specifico richiesto per la sua circolazione sia quello, come appunto nel caso delle quote di una S.r.l., quello dell'iscrizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31676/CrisiImpresa?Acquisizione-al-fallimento-mediante-trascrizione-di-quote-di-societ%C3%A0-a-responsabilit%C3%A0-limitata#google_vignette

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: