Corte di Cassazione (31463/2024) - La revocatoria è atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto tra creditore e debitore, non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. III, 07 dicembre 2023, n. 31463 – Pres, Luigi Alessandro Scarano, Rel. Giuseppe Cricenti.
Azione revocatoria – Esperibilità solo nei confronti del debitore – Proponibilità anche nei confronti del terzo avente causa dal debitore a fronte di atti elusivi da quello posti in essere - Esclusione – Fondamento - Esperibilità nei confronti di quello dell'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore). (Massima Ufficiale)