Corte di Cassazione (21256/2024) – Considerazioni in tema di momento preciso cui risalgono gli effetti della dichiarazione di fallimento e di operabilità della compensazione anche rispetto a crediti coattivi come tali indisponibili.

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 30 luglio 2024, n. 21256 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Filippo D'Aquino.
Dichiarazione di fallimento – Momento in cui si verificano gli effetti per il fallito – Prodursi dall'ora zero del giorno in cui la pronuncia ha luogo.
Credito Iva spettante a un contribuente poi fallito - Pignoramento presso terzi avviato da un creditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento – Avvenuta assegnazione in corso di procedura al creditore procedente - Curatore - Richiesta di rimborso di quel credito avanzata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per conto della massa – Compensabilità con controcrediti verso il fallito.
Gli effetti della sentenza di fallimento si verificano per il fallito dalla data della pronuncia della dichiarazione di fallimento, secondo la regola della cd. zero hour rule, che implica che la dichiarazione di fallimento retroagisce all'ora zero del giorno in cui la dichiarazione è intervenuta. [nello specifico non risultava pertanto opponibile alla procedura concorsuale, in quanto da considerarsi successiva alla sua apertura, l'ordinanza di assegnazione a favore del creditore procedente di un credito IVA vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dalla società contribuente sua debitrice, che sia stata pronunciata lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento di quella a conclusione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa da quel creditore nei confronti della stessa allorché ancora in bonis]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La circostanza che l'Agenzia delle Entrate nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi intentata da un creditore nei confronti di un contribuente suo debitore, poi dichiarato fallito, in relazione ad un credito IVA da quello vantato nei confronti della stessa, abbia ammesso il suo effettivo configurarsi quale “debitor debitoris”, nonostante l'effetto di indisponibilità di quel credito che a tale ammissione consegue, non preclude che, laddove il curatore nel corso della procedura fallimentare poi aperta nei confronti di quel contribuente, in conformità ad un'ordinanza di assegnazione pronunciata nel corso della stessa a favore del creditore procedente, agisca per la riscossione di detto credito nell'interesse della massa e quindi anche dell'assegnatario, l'Amministrazione finanziaria possa opporre in compensazione ex art. 56 L.F. suoi controcrediti, come già ammessi al passivo, accertati nei confronti del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, trattandosi di posizioni creditorie reciproche entrambe sorte prima della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima , cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. 27febbraio 2019 n. 5781 https://www.unijuris.it/node/4586].