Corte di Cassazione (10893/2024) - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo: permanere della legittimazione del curatore a fronte di una revocatoria pendente. Possibile inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti eseguiti da terzo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/04/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 aprile 2024, n. 10893 – Prew. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo – Pendenza di un'azione revocatoria fallimentare - Permanere della legittimazione processuale del curatore.

Fallimento – Pagamenti eseguiti da terzo in periodo sospetto – Revocabilità ex art. 67. primo comma, n.2 L.F – Possibile considerazione quali forma non normale di estinzione di debiti scaduti – Presupposto.

In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi. (Massima Ufficiale)

Anche il pagamento effettuato da un terzo a favore di un creditore del soggetto poi fallito può risultare revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, L. F. se eseguito in periodo sospetto, ciò in quanto da considerarsi come una modalità anomala di estinzione di un debito di quello ove si accerti, come appunto nella vicenda in esame, che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum, per avere il terzo, eseguito quel pagamento con denaro da lui dovuto al fallito [nello specifico, eseguito il pagamento a favore di un creditore del fallito senza esservi tenuto, il terzo aveva esercitato il diritto di rivalsa estinguendo per compensazione un debito che a sua volta aveva nei confronti del fallito a fronte della precedente cessione a suo favore da parte di quello, allorché in bonis, di una azienda di sua proprietà e quindi quel pagamento poteva considerarsi essere stato operato in un certo qual modo con denaro del fallito perché allo stesso dovuto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31473/CrisiImpresa?Chiusura-del-fallimento-per-ripartizione-finale-dell%E2%80%99attivo-e-condizione-di-proseguibilit%C3%A0-dellazione-revocatoria

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: