Corte di Cassazione (1679/2025) – Domanda antefallimento di risoluzione contrattuale per inadempimento e rinvio alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezione Unite

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Data di riferimento: 
23/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 gennaio 2025, n. 1679 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

FALLIMENTO - Domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento - Intervenuto fallimento - Art. 72 L. fall. - Interpretazione - Attrazione al rito speciale previsto per la formazione dello stato passivo fallimentare - Procedibilità in sede ordinaria - Conseguenze - Contrasto.

Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni, sulle quali si rileva l’esistenza di contrasto: 1) se l’art. 72, comma 5, L. fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare – a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo – mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso; b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l’interruzione del processo exart. 43 L. fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare; c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell’effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento exart. 45 L. fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie; 2) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare; 3) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso; 4) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l’ammissione al passivo di queste ultime; 5) in tutti i casi, se l’accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 L. fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-gennaio-2025-n-1679-pres-cristiano-est-p-vella

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32596/CrisiImpresa?Fallimento%2C-domanda-di-risoluzione-e-procedimento-di-accertamento-del-passivo-e-interpretazione-dell%E2%80%99art.-72-L.F

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: