Corte di Cassazione (18019/2024) - Concordato preventivo e autorizzazione alla sospensione e/o allo scioglimento dei contratti in corso: modalità cui deve farsi ricorso per far far valere la nullità o l'inefficacia di detto provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2024, n. 18019 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione e/o allo sciglimento dei contratti pendenti - Provvedimento reso dal giudice delegato ex art. 169 bis L.F. - Contestabilità in un giudizio a cognizione piena -- Avvenuta omologazione del concordato preventivo – Irrilevanza - Fondamento.
Ricorso straordinario per cassazione – Impugnazione di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale -Inammissibilità ex art. 111 Cost. anche se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale -Fondamento.
In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169 bisL. fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione. (Massima Ufficiale)
Allorquando il provvedimento impugnato - come nel caso di specie - sia privo dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito. [nello specifico, ad avviso della Corte, con riferimento ad una contestazione al riguardo sollevata dal ricorrente, sarebbe pertanto spettato ai giudici del merito di accertare preliminarmente se i provvedimenti autorizzativi dello scioglimento e della sospensione di contratti in corso assunti dal GD, volti a rimuovere una limitazione all’esercizio di un diritto potestativo della parte interessata e non destinati ad assumere efficacia di giudicato, fossero o meno nulli o inefficaci]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-1-luglio-2024-n-18019-pres-cristiano-est-amatore
[con riferimento alla prima massima,circa il carattere amministrativo e non giurisdizionale in sede di concordato preventivo del provvedimento giudiziale di sospensione o scioglimento dei contratti in corso e c on riferimento alla possibilità per la parte non soddisfatta di adire il giudice per far valere, nell'ambito di un processo a cognizione piena, la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16532 https://www.unijuris.it/node/6347; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2021, n. 14361 https://www.unijuris.it/node/5706 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 02 Marzo 2016, n. 4176 https://www.unijuris.it/node/3948 e circa il suo permanere tale anche in caso di omologazione del concordato: Corte di Cassazione Sez. I Civile, 18 giugno 2008, n. 16598 https://www.unijuris.it/node/632].